Mese: Ottobre 2020

RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Il livello di investimenti in ricerca e sviluppo in Italia è ancora inferiore a quello degli altri Paesi dell’UE, come evidenziato dal Country report for Italy 2020 della Commissione europea.

È vigente e operativo dal luglio 2016 il Programma nazionale per la ricerca (PNR) per il quinquennio 2015-2020, adottato con delibera del CIPE 1 maggio 2016, che si fonda sugli obiettivi europei di Horizon 2020.

Nel corso dell’attuale legislatura, con il D.L. n. 34/2019 (articolo 26, comma 6-bis), sono state precisate le modalità di ricognizione – da parte di Cassa depositi e prestiti – delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) da destinare alle finalità di R&S perseguite dal Fondo per la crescita sostenibile. Sono state poi introdotte agevolazioni per progetti di R&S finalizzati alla riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare (D.L. n. 34/2019, articolo 26) e, nell’ambito della riforma degli incentivi fiscali delle misure “Industria 4.0”, è stato introdotto il nuovo credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (Legge di bilancio 2020, L. n. 160/2019).

Il decreto-legge n. 34/2020, adottato nel contesto dell’emergenza COVID-19, prevede vari interventi normativi in materia di R&S. Si segnala, in particolare, l’istituzione del “Fondo per il trasferimento tecnologico”, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative.

Ricerca e innovazione in Italia: alcuni dati.

Secondo i dati diffusi dalla Commissione UE nella Relazione per paese relativa all’Italia 2020 (COM (2020) 150 final del 26 febbraio 2020), per quanto riguarda la strategia Europa 2020 e, in particolare, rispetto all’obiettivo di R&S stabilito nel PNR (1,53 % del PIL), l’Italia ha compiuto progressi limitati negli ultimi anni e non è sulla buona strada per conseguire il suo obiettivo.

Nel 2018 l’intensità di R&S è stata pari all’1,39 % del PIL. La spesa pubblica per R&S è in calo dal 2013, e nel 2018 ha raggiunto lo 0,5 % del PIL, il secondo livello più basso tra i paesi dell’UE-15. Sebbene la spesa per R&S delle imprese sia in aumento negli ultimi anni (nel 2018 ha raggiunto lo 0,86 % del PIL), il livello rimane nettamente al di sotto della media dell’UE (1,41 %).

Di conseguenza, il numero di ricercatori ogni mille persone attive occupate dalle imprese è pari solo alla metà della media UE (2,3 % contro 4,3 % nel 2017). Dal 2017 gran parte della crescita della R&S è attribuibile all’attività di nuove imprese che investono in R&S, mentre è rimasta stabile la spesa delle imprese che presentavano già buoni risultati per quanto riguarda la R&S.

I dati preliminari per il 2019 indicano un aumento della spesa privata per R&S. la spesa in R&S è rimasta bassa e disomogenea tra le regioni italiane. Vi è ancora margine per razionalizzare ulteriormente e stabilizzare gli incentivi più efficaci.

Il Fondo Nazionale per l’Innovazione è stato istituito, ma non è ancora operativo. Rimangono modesti gli investimenti pubblici nelle regioni meridionali, il cui debole ecosistema non consente loro di beneficiare appieno delle misure nazionali.

Il previsto rafforzamento della clausola relativa al 34 % degli investimenti potrebbe contribuire a ridurre le disparità regionali.

Il Sud è in ritardo in termini di ricerca, sviluppo e innovazione.

La spesa più elevata per la ricerca e lo sviluppo in percentuale del PIL si registra nell’Italia settentrionale.

Le regioni che ottengono i migliori risultati (Piemonte, Emilia Romagna e la provincia autonoma di Trento) spendono in ricerca e sviluppo oltre il triplo rispetto alla regione con le prestazioni peggiori, la Calabria (0,52 % del PIL).

Tra le regioni italiane si registrano ampie differenze anche in termini di occupazione nei settori ad alta tecnologia. Nel 2017 oltre la metà dei datori di lavoro nei settori ad alta tecnologia era ubicata nel Nord Italia, il 28,4 % nel Centro e solo il 15,2 % al Sud.

Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020 Il Programma nazionale della ricerca (PNR) per il quinquennio 2015-2020 è stato adottato con delibera del CIPE 1 maggio 2016, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 204/1998. Esso è pienamente operativo dal luglio 2016.

Il programma determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare.

Il PNR è organizzato intorno a sei obiettivi strategici, ai fini del raggiungimento del target europeo al 2020 per il nostro Paese (spesa in R&S pari all’1,3% del PIL): – capitale umano, – internazionalizzazione, – infrastrutture di ricerca, – cooperazione pubblico-privato, – Mezzogiorno, – efficienza e qualità della spesa pubblica. Sulla base di tali obiettivi, il PNR individua dodici Aree di specializzazione delle competenze rilevanti del sistema nazionale di ricerca, intorno alle quali strutturare politiche e gli strumenti nazionali e regionali, in coerenza con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) presentata dall’Italia nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020.

Si ricorda in questa sede, rinviando per un’analisi più approfondita al relativo tema dell’attività parlamentare, che il programma quadro per la ricerca Horizon 2020 (Regolamento (UE) n. 1291/2013) è della durata di sette anni (2014-2020), ed in esso sono integrati tutti i finanziamenti europei per la ricerca e l’innovazione.

Le 12 aree – sottoposte alle Regioni come base per la costruzione della loro strategia – sono:

1. Aerospazio

2. Agrifood

3. Cultural Heritage

4. Blue growth

5. Chimica verde

6. Design, creatività e Made in Italy

7. Energia

8. Fabbrica intelligente

9. Mobilità sostenibile

10. Salute

11. Smart, Secure and Inclusive Communities

12. Tecnologie per gli Ambienti di Vita.

Le 12 aree sono state poi organizzate in 4 gruppi di carattere omogeneo, cui sono ascritti strumenti di sostegno e sviluppo differenziati.

ECONOMIA TERRITORIALE

L’Arest analizza i sistemi complessi dell’economia territoriale in riferimento alla sostenibilità economica, sociale e ambientale regionale e delle aree interne, ai fini della qualità e del benessere sociale delle comunità e delle imprese residenti presenti e future.

Attraverso le seguenti tecniche di analisi: analisi strutturale e organizzativa del territorio, analisi di scenario, osservazione partecipante, EASW (European Awareness Scenario Building Workshop), search conferences, consensus-building conference, analisi multicriteri.

AREST si interessa di ricerche policy-oriented che contribuiscono alla definizione e l’implementazione delle politiche di innovazione territoriale, anche nell’ambito della Programmazione UE.

– Favoriamo la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo economico .

Miglioriamo la competitività delle aziende.

– Trasformiamo le idee in risultati economici.

– Valorizziamo i risultati della ricerca.

Le novità PEC del Decreto Semplificazioni

Il decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) ha introdotto una serie di misure volte a recuperare quanto più possibile la produttività e il benessere sociale perduti a causa della pandemia da Covid-19 e della conseguente crisi economica che ha colpito il nostro Paese. Nello specifico, uno degli obiettivi del Governo è quello di semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando, ad esempio, l’utilizzo della posta elettronica certificata o prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC nei casi previsti dalla legge. 
 
Con il Covid-19 si è abbattuta sul nostro Paese una crisi senza precedenti in termini economici e sociali, oltre che sanitari, che sta mettendo a dura prova la resistenza e la capacità di ripresa di tutti. Gli interventi del Governo, chiamato a circoscrivere l’impatto della pandemia, sono essenziali per riuscire e a recuperare quanto più possibile la produttività perduta e il benessere sociale. Tali interventi sono caratterizzati da una serie di provvedimenti di urgenza e di strumenti innovativi, adottati e messi in atto a sostegno di cittadini e imprese. 
In quest’ottica si collocano anche le attesissime misure di “semplificazione” contenute nel D.L. n. 76/2020, alle quali viene consegnata la speranza di un’effettiva accelerazione degli investimenti e di un consolidamento dell’economia nazionale. 
Nello specifico, il decreto Semplificazioni prevede alcune misure volte a semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando, ad esempio, l’utilizzo della posta elettronica certificata come strumento principale di comunicazione per determinate procedure amministrative o prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione del proprio domicilio elettronico. 

Domicilio digitale 

Le novità più interessanti sono state, appunto, introdotte dall’art. 37 del provvedimento, attraverso il quale vengono introdotte misure che si propongono di dare effettiva attuazione alle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 16, D.L. n. 185/2008 e art. 5, D.L. n. 179/2012), che impongono: 
– alle imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese e 
– ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi. 
Nel decreto viene, inoltre, rafforzato il concetto di domicilio digitale, che altro non è che un recapito digitale (legato a un indirizzo di Posta Elettronica Certificata) inserito nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e reso disponibile alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi per le comunicazioni con i Cittadini. 

Sanzioni alle imprese 

Al fine di rafforzare l’imperatività della norma, è prevista l’applicazione di una sanzione in misura raddoppiata rispetto a quanto indicato nell’art. 2630 c.c., alle imprese, diverse da quelle di nuova costituzione, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale oltre all’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale. 

Diffida ad adempiere per i professionisti 

Per quanto riguarda i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza, si introduce l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza. 
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. 

Giro di vite per Collegi e Ordini 

Anche per i Collegi o Ordini è previsto un giro di vite: infatti, la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (art. 6-bis, D.Lgs. n. 82/2005) l’elenco dei domicili digitali e i relativi aggiornamenti, costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi. 

In caso di domicilio digitale inattivo 

Nella medesima direzione verso la garanzia di effettività della disposizione, si prevede che il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese, ove rilevi, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chieda alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. Decorsi 30 giorni dalla richiesta, perdurando l’inattività e in assenza di opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese. 

Le altre novità in ambito PEC 

Il decreto Semplificazioni prevede anche: 

  • misure per favorire l’accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese: con l’art. 24 viene modificato l’art. 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) in modo che nell’Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese, siano indicati non solo gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini o collegi professionali, ma anche i domicili digitali dei professionisti iscritti in registri o elenchi detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituti con legge dello Stato; 
  • semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale: con l’art.  28 vengono introdotte misure di semplificazione per la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni al fine di superare le problematiche derivanti dalla mancata comunicazione da parte di numerose amministrazioni del proprio indirizzo di posta elettronica certificata. L’assenza di un indirizzo PEC presso cui notificare atti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione comporta, infatti, un rallentamento del processo di digitalizzazione della giustizia. 

Con l’intervento normativo proposto, pertanto, si intende potenziare tale processo incentivando l’utilizzo degli strumenti di notificazione telematica. Nello specifico, si consente alle amministrazioni di comunicare una pluralità di indirizzi di posta elettronica certificata corrispondenti ai propri organi o articolazioni anche territoriali a cui inviare comunicazioni o notificazioni telematiche; 
- semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi: con l’art. 40 vengono introdotte misure volte ad accelerare e semplificare la procedura di purgazione dei beni oggetto di liquidazione nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, prevedendo esclusivamente la trasmissione telematica del decreto di cancellazione via PEC ed eliminando così la obsoleta prassi corrispondente alla presentazione dell’atto amministrativo in formato cartaceo. 

Obbligo PEC – Posta Elettronica Certificata

NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. decreto semplificazioni)

L’art. 37 ha introdotto una serie di misure volte a semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando l’utilizzo della posta elettronica certificata o prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC nei casi previsti dalla legge.
L’utilizzo della posta elettronica certificata diviene strumento principale per comunicare determinate procedure amministrative.

In particolare, vengono introdotte misure che si propongono di dare effettiva attuazione alle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 16, D.L. n. 185/2008 e art. 5, D.L. n. 179/2012), che impongono la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata:

  • alle imprese costituite in forma societaria, al Registro delle imprese;
  • ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi.

Vengono inoltre previste sanzioni per la mancata comunicazione del proprio domicilio elettronico.

Di seguito le principali modifiche introdotte:

RAFFORZAMENTO DEL CONCETTO DI DOMICILIO DIGITALE
Nel decreto viene rafforzato il concetto di domicilio digitale, che consiste in un recapito digitale (legato a un indirizzo di Posta Elettronica Certificata) per la comunicazione tra cittadini e PA.

SANZIONI PER LE IMPRESE
È prevista l’applicazione di una sanzione in misura raddoppiata rispetto a quanto indicato nell’art. 2630 c.c., alle imprese, diverse da quelle neocostituite, che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale; per le stesse, viene inoltre indicato un nuovo domicilio digitale d’ufficio.

DOMICILIO DIGITALE INATTIVO
In caso di domicilio digitale inattivo, il Conservatore del registro, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni decorsi i quali, il Conservatore procede alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese.

OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI
I professionisti devono comunicare il proprio domicilio digitale al collegio  o ordine di appartenenza, pena diffida ad adempiere entro 30 giorni, decorsi i quali il collegio o ordine sospende il professionista fino alla comunicazione del domicilio.

OBBLIGHI PER COLLEGI ED ORDINI
Pena scioglimento o commissariamento, Collegi ed Ordini, devono comunicare all’Indice nazionale gli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (art. 6-bis, D.Lgs. n. 82/2005).

ALTRE NOVITÀ IN AMBITO PEC
Il decreto Semplificazioni prevede anche:

  • l’art. 24 modifica l’art. 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), prevedendo che nell’Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese, siano indicati non solo gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini o collegi professionali, ma anche i domicili digitali dei professionisti iscritti in registri o elenchi detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituti con legge dello Stato;
  • semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale: l’art. 28 introduce misure di semplificazione per la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni. Nello specifico, alle amministrazioni viene concesso di comunicare una pluralità di indirizzi di posta elettronica certificata, intestati a propri uffici territoriali, cui possono essere inviate comunicazioni o notificazioni telematiche;
  • semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi: l’art. 40, prevede esclusivamente la trasmissione telematica del decreto di cancellazione via PEC.