Mese: Novembre 2020

Decreto Ristori: indennità una tantum e indennità onnicomprensiva

Il decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) ha nuovamente previsto, a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità onnicomprensiva (di cui all’articolo 9, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), l’erogazione una tantum della stessa indennità di importo pari a mille euro.

L’Istituto informa che le categorie di lavoratori indicate nella circolare INPS 26 novembre 2020, n. 137, che hanno già fruito dell’indennità, non devono presentare una nuova domanda.

La circolare fornisce, inoltre, le istruzioni per i lavoratori del settore del turismo e degli stabilimenti termali che non abbiano già fruito dell’indennità onnicomprensiva e che pertanto possono presentare domanda di accesso al beneficio.

L’indennità onnicomprensiva è prevista anche per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che non hanno già fruito di questa misura.

Fatture elettroniche: la guida dell’agenzia in vista del 1 gennaio 2021

Da 1 gennaio 2021 sarà obbligatorio il nuovo tracciato delle e-fatture, l’agenzia rende disponibile una guida per adempiere con facilità 

Nell’area tematica del sito della agenzia delle entrate intitolata “Fattura elettroniche e corrispettivi” è stata pubblicata una nuova guida utile per i contribuenti all’assolvimento dal 1 gennaio 2021 della nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica. 

La guida è scaricabile qui 

In particolare si intende instradare il contribuente al corretto utilizzo dei codici: 

  • del campo “Tipo Documento”  
  • del campo “Natura”,  

introdotti nel nuovo tracciato delle e-fatture, facoltativo dal 1° ottobre 2020, ma che dovrà essere adoperato obbligatoriamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021. 

Il tracciato con le nuove codifiche risponde all’esigenza di poter indicare in maniera univoca e puntuale le varie tipologie di operazioni Iva nella trasmissione dei dati delle fatture elettroniche e delle operazioni transfrontaliere. 

Vediamo alcuni esempi, poi la tabella predisposta dalla Agenzia delle Entrate. 

Il ricorso ai nuovi tipi documenti TD17, TD18 e TD19, che è una facoltà per il soggetto emittente, se effettuato in base alle indicazioni fornite nel manuale consentirà agli operatori Iva di trasmettere all’Agenzia delle entrate le informazioni fiscali relative a tutte le operazioni relative agli acquisti da fornitori residenti o stabiliti all’estero. 

Il tipo documento TD16 potrà essere utilizzato per comunicare le informazioni relative agli acquisti in reverse charge. 

Codice Descrizione Flusso 
TD01 Fattura FE/Esterometro 
TD02 acconto/anticipo su fattura FE 
TD03 acconto/anticipo su parcella FE 
TD04 nota di credito FE/Esterometro 
TD05 nota di debito FE/Esterometro 
TD06 Parcella FE 
TD07 fattura semplificata FES 
TD08 nota di credito semplificata FES 
TD09 nota di debito semplificata FES 
TD10 fattura di acquisto intracomunitario beni Esterometro 
TD11 fattura di acquisto intracomunitario servizi Esterometro 
TD12 documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996) Esterometro 
TD16 integrazione fattura reverse charge interno FE 
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero FE 
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari FE 
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72  FE 
TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)  FE 
TD21 autofattura per splafonamento FE 
TD22 estrazione beni da Deposito IVA FE 
TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA FE 
TD24 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) FE 
TD25 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) FE 
TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)  FE 
TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa FE 

L’implementazione dei campi “Natura” consentirà invece di associare il tipo di operazione tracciata dal documento elettronico ai diversi campi della dichiarazione annuale Iva. 

Testo unico salute e sicurezza

Aggiornato a Novembre 2020

Il Ministero rende disponibile la nuova versione del Decreto Legislativo 81/08 e smi – edizione novembre 2020 – in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con tutte le disposizioni integrative e correttive e importi delle sanzioni aggiornati.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, si rende disponibile la versione del Decreto – novembre 2020 – in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con l’aggiornamento alle ultime norme.

Novità in questa versione:

  • Inseriti gli interpelli n. 1 del 23/01/2020e n. 2 del 20/02/2020;
  • Inseritala lettera circolare prot. 11056 del 31/03/2020del Ministero della Salute sulla proroga al 31/07/2020 dei termini previsti dall’art. 40, comma1;
  • Inserita la lettera circolare del 29/04/2020 prot. 14915del Ministero della Salute contente indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
  • Modificato l’allegato XXXVIIIai sensi del Decreto Interministeriale del 02.05.2020, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 maggio 2020;
  • Modificati l’art. 242, comma 6, e gli allegati XLIIe XLIII, ai sensi del D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44 (pubblicato sulla G.U. 09/06/2020, n. 145, entrato in vigore il 24/06/2020);
  • Modificato l’art. 180, comma 3, ai sensi del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (pubblicato sul S.O. n. 29, alla G.U. 12/08/2020, n. 201, in vigore dal 27/08/2020);
  • Inserito il Decreto 7 agosto 2020 -Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore
  • Inserita la circolare n. 13 del 04/09/2020, congiunta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Saluteriguardante chiarimenti sulla circolare del 29/04/2020 sui lavoratori fragili e Covid-19;Sostituito il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 -Ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodichedi cui all’art. 71 comma 11(LINK ESTERNO all’Allegato);
  • Modificato l’allegato XLVIai sensi del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 (pubblicato in G.U. 07/10/2020, n. 248, in vigore dal 08/10/2020).Inserita la lettera circolare dell’INL del 23/10/2020 prot. 3395riguardo il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

Documento di Valutazione dei Rischi: cos’è e come si redige

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente.

 Il riferimento normativo per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008, che stabilisce anche pesanti sanzioni per chi non rispetta quest’obbligo.

Vediamo nel dettaglio cos’è e come si redige il documento di valutazione dei rischi.

Cos’è il DVR

Il DVR è un documento che individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori.

A seguito della valutazione dei rischi, infatti, viene attuato un preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose.

Il responsabile del DVR è il Datore di Lavoro: egli non può delegare questa attività ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.

Insieme al datore di lavoro ci sono anche altre figure professionali che, a seconda dei casi previsti dalla legge, sono implicate nella redazione del DVR:

1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;

2. Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria;

3. Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve riceverne una copia per presa visione.

DVR: a cosa serve e come funziona

Il documento di valutazione dei rischi è indispensabile per regolarizzare la posizione di ogni azienda, con almeno un dipendente, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il DVR serve a valutare le probabilità di accadimento di un evento dannoso per i lavoratori, calcolare l’entità del danno che ne può derivare e suggerire concrete misure di prevenzione e protezione.

Prima di passare alla stesura del documento (in forma cartacea o digitale) è necessario raccogliere alcune informazioni circa l’attività oggetto di valutazione: numero di addetti, mansioni svolte, fasi del processo lavorativo, ecc.

Il documento, inoltre, deve contenere:

  • anagrafica aziendale: tutti i dati dell’azienda;
  • organigramma del servizio di prevenzione e protezione: anagrafica delle figure professionali coinvolte nella redazione del DVR (RSPP, Medico competente, RLS, dirigenti, preposti);
  • descrizione del ciclo lavorativo: elenco di impianti, macchinari, attrezzature, sostanze chimiche impiegate, ecc.;
  • identificazione delle mansioni;
  • relazione sulla valutazione di tutti i rischi, che individua i pericoli presenti in ogni fase lavorativa e per ogni mansione individuata, i dipendenti esposti ai rischi specifici (rumore, vibrazioni, ROA, CEM, MMC, ecc. ), stima dell’esposizione e della gravità del danno; 
  • programma delle misure di prevenzione e protezione, con le eventuali procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, i tempi di realizzazione e l’indicazione dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare;
  • programma degli interventi migliorativi necessari per aumentare i livelli di sicurezza.

Per facilitare le procedure, alcune tipologie d’impresa possono usufruire del DVR standardizzato, ma l’approccio più consigliato è sempre quello di calare questo importante documento nel proprio contesto aziendale: locali, attrezzature e situazioni di lavoro non sono sempre facilmente riconducibili a un modello unico e immutabile.

Inoltre, un DVR standard non dà all’azienda alcuna garanzia tutelativa nel caso in cui avvengano ispezioni dagli organismi di controllo, soprattutto in seguito a infortuni più o meno gravi.

Documento di Valutazione dei Rischi: quando è obbligatorio

Indipendentemente dal settore di categoria, il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei) e va redatto:

 – entro 90 giorni per una nuova attività
 – nell’immediato, quando un lavoratore entra in forza a un’impresa già avviata.

Le uniche realtà esenti dall’obbligo del DVR sono i lavoratori autonomi e le imprese familiari, che seguono la normativa dell’art. 2222 del Codice Civile. Essendo una fotografia della realtà aziendale, non è prevista una scadenza del DVR, che però deve essere rivisto ogni volta che avvengono significative modifiche per quanto riguarda:

  • processo produttivo
  • organizzazione del lavoro
  • nuovi macchinari
  • nuove mansioni
  • scadenze periodiche per quanto riguarda alcuni rischi specifici (quali rumore, vibrazioni, stress lavoro correlato, ecc).

La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, viene conservata in azienda e resa disponibile per eventuali visite d’ispezione di ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco che possono richiederne la visione.

È importante ricordare che la mancata o incompleta elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi può comportare pesanti sanzioni per il Datore di Lavoro

 – ammenda da un minimo di 3.000 € fino ad un massimo di 15.000 €, oltre a pene detentive fino a 8 mesi;
 – sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di reiterata mancanza di compilazione del DVR e mancata nomina dell’ RSPP;
 – modifica dei contratti subordinati aziendali: da tempo determinato, intermittente o somministrato a tempo indeterminato.

RESTO AL SUD

Cos’è

Resto al Sud sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria). L’incentivo è destinato a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 45 anni.

Cosa finanzia:

  • attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura
  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone
  • turismo
  • attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria)

Sono escluse le attività agricole e il commercio

Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di 50.000 euro per ogni richiedente, che può arrivare fino a 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci.

Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo è stato elevato a 60.000 euro.

A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto:

  • 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale
  • fino a un massimo di 40.000 euro per le società

Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi.

I fondi disponibili ammontano a 1 miliardo e 250 milioni di euro.

Non ci sono bandi, scadenze o graduatorie: le domande vengono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo.

Spese ammissibili

Possono essere finanziate le seguenti spese:

  • ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa)
  • macchinari, impianti e attrezzature nuovi
  • programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione e la telecomunicazione
  • spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative) – massimo 20% del programma di spesa

*Non sono ammissibili le spese di progettazione e promozionali, le spese per le consulenze e per il personale dipendente.

Come funzionano le agevolazioni

Le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili e sono cosi composte:

  • 50% di contributo a fondo perduto
  • 50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia.

Questo nuovo mix di agevolazioni si applica alle domande presentate dopo il 19 luglio 2020.

N.B. A partire dal’11 aprile 2020, anche per le imprese Resto al Sud con sede in Abruzzo e nei comuni del cratere sismico della regione Marche, il finanziamento bancario potrà essere direttamente coperto dalla garanzia del Fondo per le PMI, senza che sia necessario l’intervento di un Confidi autorizzato e con un conseguente vantaggio per i beneficiari in termini di costi e tempo.

A chi è rivolto

Le agevolazioni sono rivolte agli under 46* che:

  • al momento della presentazione della domanda sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o nei 116 Comuni compresi nell’area del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria)
    oppure
    trasferiscono la residenza nelle suddette aree entro 60 giorni (120 se residenti all’estero) dall’esito positivo dell’istruttoria
  • non sono già titolari di altre attività d’impresa in esercizio alla data del 21/06/2017
  • non hanno ricevuto altre agevolazioni nazionali per l’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio
  • non hanno un lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non averlo per tutta la durata del finanziamento

L’incentivo si rivolge a:

  • imprese costituite dopo il 21/06/2017
  • imprese costituende (la costituzione deve avvenire entro 60 giorni – o 120 giorni in caso di residenza all’estero – dall’esito positivo dell’istruttoria)

Fermo restando quanto sopra elencato, possono inoltre chiedere i finanziamenti:

  • i liberi professionisti ( in forma societaria o individuale ) che non risultano titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda per lo svolgimento di un’attività analoga a quella proposta (codice Ateco non identico fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche)