Categoria: Servizi alle Persone

Reddito di Cittadinanza, Ecco cosa cambia dal 2022

Stretta sul reddito di cittadinanza.

Dal prossimo anno per conservare il sostegno economico, il beneficiario dovrà recarsi almeno una volta al mese presso il centro per l’impiego per attestare la ricerca attiva del lavoro. E dopo una sola assenza ingiustificata scatterà la decadenza. Stessa sanzione anche per chi rifiuta una seconda offerta di lavoro “congrua” (anziché tre come accade oggi).Lo prevede l’ultima bozza del disegno di legge di bilancio per il 2022 presentato dal Governo. Inoltre la domanda di RdC equivarrà a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (oggi invece la Did si rende in sede di primo incontro presso il Cpi). 

Offerta congrua

Per evitare che il sussidio diventi un disincentivo alla ricerca del lavoro vengono rivisti i criteri dell’offerta congrua, che si riducono da 100 ad 80 km di distanza dalla residenza per la prima offerta mentre la seconda offerta diventa valida per «tutta Italia» (oggi 250 km di distanza dalla residenza). A prescindere dalla circostanza che il titolare percepisca l’RdC da più o meno 12 mesi. Si considerano, inoltre, sempre congrue tutte le offerte (sia prima che seconda) di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale entro 80 km dalla residenza. Dopo due posti di lavoro rifiutati, finora erano tre, si decade dal beneficio.

Si modificano anche i criteri che quantificano l’entità della retribuzione offerta. Finora era congrua un’offerta economica di minimo 858€ al mese a prescindere dal tipo di rapporto. La cifra, prevede il ddl, dovrà essere proporzionata rispetto all’orario di lavoro effettivo e saranno considerate valide anche le offerte a tempo determinato o in somministrazione di durata non inferiore a tre mesi.

Riduzione

Chi rifiuta la prima offerta si vedrà applicare una riduzione di 5 euro al mese, con un decalage che si fermerà alla soglia dei 300 euro al mese da moltiplicare per la cd. scala di equivalenza anche in caso di rinnovo del RdC. La decurtazione non si applicherà comunque ai nuclei con figli minori di 3 anni e/o una persona con disabilità grave o non autosufficienza. La riduzione viene sospesa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato un’attività di lavoro dipendente o autonomo dal almeno un mese continuativo. Ricerca attiva

Il ddl prevede che la ricerca attiva del lavoro venga verificata, presso il centro per l’impiego, almeno con frequenza mensile e «in presenza» (va in soffitta la possibilità di collegarsi in remoto); e che in caso di mancata presentazione al centro per l’impiego, senza un comprovato giustificato motivo, scatti immediatamente la decadenza dal beneficio.

Idem per chi non può sottoscrivere il Patto per il lavoro ma è vincolato da quello per l’inclusione sociale: ci si deve presentare ai centri anti-povertà per vedere i progressi fatti e verificare il rispetto del «progetto personalizzato» di inclusione, pena lo stop al Reddito. Nell’ambito dei Puc (i progetti di pubblicità utilità) i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti.

La domanda vale come DID

Arriva anche una semplificazione degli adempimenti: chi chiederà il RdC dichiarerà automaticamente l’immediata disponibilità a lavorare, per sé e per tutti i soggetti maggiorenni del nucleo familiare (quindi non occorrerà più fare la DID). Sarà l’Inps, poi, una volta ricevuta la domanda di RdC, a trasmettere le varie DID all’Anpal, ai fini dell’inserimento dei nominativi nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda di RdC priva dell’espressa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro sarà improcedibile.

Comunicazione anticipata di lavoro

Il beneficiario di RdC, in caso di variazione della condizione occupazionale per avvio di attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, è tenuto a farne comunicazione all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, a pena di decadenza dal sussidio. Il ddl di bilancio anticipa il temine d’adempimento al «giorno antecedente all’inizio» della nuova attività.

Incentivi

Per aiutare i beneficiari a cercare lavoro non ci saranno più i 2.500 navigator che non vengono prorogati ma i dipendenti dei centri per l’impiego e delle Agenzie per il lavoro autorizzate a «svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di RdC».
Alle Agenzie viene riconosciuto per ogni assunto a seguito dell’attività di mediazione svolta il 20% degli incentivi previsti per i datori di lavoro. Questi ultimi, infine, avranno diritto agli incentivi anche in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato (finora esclusi).

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Pensioni, Ok a Quota 102. Ecco tutte le novità della Legge di Bilancio 2022

Proroga dell’ape sociale, di opzione donna e del contratto di espansione, quota 102 per il solo 2022 e una pensione a 62 anni solo per le piccole e medie imprese. Sono le principali novità contenute nella bozza di legge bilancio 2022, approvata ieri dal consiglio dei ministri. Alle misure si abbina l’estensione dei nuovi criteri di calcolo dell’articolo 54 del DPR 1092/1973 anche alle forze di polizia ad ordinamento civile con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 ed il parziale trasferimento dell’Inpigi (l’ente di previdenza dei giornalisti) all’Inps.

Arriva Quota 102E’ confermata la fine di quota 100 al 31 dicembre 2021. Al suo posto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 si potrà accedere alla pensione con 64 anni e 38 di contributi.Alla prestazione si continuano ad applicare tutti gli istituti già noti per Quota 100. In particolare il divieto di cumulo redditi da lavoro/pensione; la facoltà di utilizzare la contribuzione mista per raggiungere il requisito contributivo di 38 anni (tranne la contribuzione presente nelle  Casse professionali); il regime delle finestre mobili (3 mesi per il settore privato, 6 mesi per il pubblico impiego); i termini di pagamento della buonuscita (che restano dilazionati) nonché la facoltà di ottenere l’anticipo del TFS/TFR.

Si prevede, inoltre, che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 possa essere esercitato anche negli anni successivi (cd. cristallizzazione). 

Ape Social

Si rinnova anche nel 2022 l’Ape sociale, cioè la possibilità di ricevere, in attesa di maturare l’età per la pensione di vecchiaia (67 anni anche nell’anno 2022), l’erogazione di un sussidio mensile d’importo massimo di 1.500 euro lordi a carico dello stato. Con alcune novità sui requisiti di accesso. In particolare nel caso di lavoratori disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di licenziamento economico, è abrogato il requisito di “almeno tre mesi” della conclusione della fruizione dell’indennità di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll, etc.).Vengono, inoltre,  ampliate le categorie professionali che possono accedere all’Ape sociale con 63 anni e 36 di contributi. Si aggiungono magazzinieri, estetisti, portantini, personale addetto alla consegna delle merci, lavoratori delle pulizie, conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento.

Opzione donna

Beffa invece per opzione donna. E’ vero che viene rinnovata anche nel 2022 ma aumentano di due anni i requisiti anagrafici (da 58 a 60 le dipendenti; da 59 a 61 le autonome). Nello specifico potranno lasciare le lavoratrici, pubbliche e private, dipendenti o autonome, se entro il 31 dicembre 2021 hanno compiuto 60 anni d’età (61 se autonome) e almeno 35 anni di contributi. Quindi la novella si rivolge solo a coloro che raggiungono i 35 anni di contributi nel 2021. Confermato il regime di differimento nella percezione del primo rateo pensionistico (la cd. finestra): 12 mesi per le dipendenti; 18 mesi le autonome. Il personale delle scuole potrà fare domanda entro il 28 febbraio 2022.

Fondo imprese in crisi

E’ istituito un fondo ad hoc (con 200 mln di euro per ogni anno dal 2022 al 2024) al fine di favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori con 62 anni d’età dipendenti di piccole e medie imprese in crisi. La disciplina sarà scritta in un futuro decreto interministeriale.

Inpgi all’Inps

Nella legge di bilancio c’è anche il passaggio parziale degli iscritti dall’Inpgi all’Inps dal primo luglio 2022. L’Istituto però non sarà commissariato, tutte le prestazioni maturate al 30 giugno secondo le regole Inpgi, anche quelle di chi non è ancora andato in pensione, sono salvaguardate, l’Inpgi continuerà a esistere per assicurare la previdenza dei giornalisti che svolgono lavoro autonomo.

Contratto di Espansione

Si rinnova anche nel 2022 e nel 2023 il contratto di espansione. Potranno farne ricorso le aziende con un organico non inferiore a 50 unità (rispetto alle 100 attuali).

Art. 54

Si prevede l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% in riferimento alle anzianità contributive maturate entro il 31.12.1995 anche al personale delle forze dell’ordine ad ordinamento civile (es. Polizia di Stato) oggi escluso dagli effetti della sentenza n°1/2020 della corte dei conti a sezioni riunite. Viene anche istituito un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tutele COVID, In Gazzetta il cd. Decreto Fiscale. Ecco Cosa Cambia

Rifinanziati gli oneri per l’equiparazione della quarantena alla malattia nel 2021. Ma l’INPS non rimborserà più gli oneri sostenuti dai datori di lavoro. Rinnovata sino al 31 dicembre 2021 anche la Cassa COVID ed i congedi per la sospensione delle attività didattiche dei figli minori di 14 anni.

Rinnovo del congedo straordinario a favore dei genitori di figli minori di 14 anni in Dad, altre 13 settimane di cassa integrazione con causale covid per i datori di lavoro non rientranti nel perimetro delle integrazioni salariali ordinarie, rifinanziamento degli oneri nel 2021 per l’equiparazione della quarantena alla malattia. Sono le principali novità contenute nel dl n. 146/2021 (cd. decreto fiscale) pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ed in vigore da oggi. Tre le novità.

Quarantena

In primo luogo il decreto rifinanzia, dal 31 gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2021, l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato. L’INPS, pertanto, potrà erogare l’indennità di malattia anche per gli eventi “quarantena” occorsi nel 2021 dopo lo stop per esaurimento dei fondi avvenuto ad inizio anno per il mancato stanziamento di risorse (come si ricorderà il messaggio n. 2842/2021 stabilì che sulle quarantene del 2021 i lavoratori non avrebbero più avuto diritto alla tutela della malattia, come avvenuto per l’anno 2020).

Stop ai rimborsi

Viene tuttavia abrogato il comma 482 della legge n. 178/2020 e modificato il comma 5 dell’articolo 26 del dl n. 18/2020 che dispone che i costi per le tutele delle quarantene-malattia (e delle assenze per i lavoratori cd. fragili non adibiti al lavoro agile) debba essere interamente sostenuti dallo Stato. Le due misure vengono sostituite da una nuova norma che finanzia solo gli oneri dell’Inps connessi alla malattia «dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021». I datori di lavoro, pertanto, non saranno più rimborsati per i tre giorni di carenza delle quarantene-malattia, né il 50% dei giorni dal quarto al ventesimo (l’altro 50% è a carico dell’Inps) nel 2020 e nel 2021. La relazione tecnica al decreto Fiscale afferma che solo nel 2020 sono state circa 13,2 mln per 941.500 lavoratori le giornate richieste per le quarantene-malattia. E che fino a metà di agosto sono state 12,1 milioni riferite a 870.000 lavoratori.
E’ introdotto, tuttavia, un rimborso forfettario una tantum ai datori di lavoro che impiegano lavoratori dipendenti privi dell’assicurazione INPS contro la malattia con esclusione dei collaboratori familiari (si tratta prevalentemente degli impiegati e quadri dell’industria e dirigenti). Per compensare gli oneri economici per il pagamento dell’indennità di malattia dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021  (qui interamente sostenuti dai datori di lavoro) viene riconosciuto un importo di 600€ per ogni singolo lavoratore e per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il rimborso è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall’INPS, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi di assenza da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall’INPS.

Cassa COVID

La seconda novità riguarda la proroga della Cassa COVID-19 per le imprese di minori dimensioni, non rientranti nel perimetro di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie. Oltre alle 28 settimane già riconosciute ai sensi del dl n. 41/2021 (decreto sostegni) dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021 il provvedimento aggiunge ulteriori 13 settimane di ASO o CIGD con causale COVID-19 nel periodo temporale tra il 1° ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021 a favore dei lavoratori in forza alle aziende al 22 ottobre 2021.

Nove settimane aggiuntive di CIGO COVID-19 nel periodo temporale dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 vengono riconosciute ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15. Questi datori, in deroga alla normativa post-covid, avevano già ottenuto una estensione della CIGO COVID di 17 settimane tra il 1° luglio 2021 ed il 31 ottobre 2021 con il dl n. 73/2021 (cd. decreto sostegni bis).

Come per la precedente normativa anticovid per entrambe le prestazioni non è previsto il pagamento del contributo addizionale e ai datori che fanno ricorso alle tutele è inibita la facoltà di licenziamento per motivi economici (salvo casi particolari) per tutta la durata dell’integrazione salariale.
Infine ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana viene prorogata sino al 31 dicembre 2021 l’indennità di mobilità in deroga richiesta nel 2020 dopo aver cessato la Naspi nell’anno 2020.

Figli Minori

Infine al lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, è riconosciuto il congedo parentale straordinario indennizzato al 50% della retribuzione (coperto da contribuzione figurativa) per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il congedo può essere fruito anche in modalità oraria e decorre dal 1° settembre 2021 (con possibilità, a domanda, per il genitore di convertire i periodi di congedo parentale ordinario già eventualmente fruiti). La misura può essere fruita sino al 31 dicembre 2021 ed è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti alla gestone separata dell’INPS e alle gestioni autonome (es. commercianti ed artigiani).

Se il figlio minore ha un’età compresa tra 14 e 16 anni in luogo del congedo indennizzato uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Novità sulla disciplina del sovraindebitamento

Nuove opportunità per cittadini, imprese e professionisti

La Legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto-legge n. 137/2020 (misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), ha apportato importanti modifiche alla disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012.

Come traspare dalla stessa rubrica dell’art. 4-ter: “Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 22 gennaio 2012, n. 3”, in questo momento eccezionale di emergenza pandemica e di conseguente crisi economica il Legislatore ha ritenuto necessario anticipare l’entrata in vigore, già programmata per il 1° settembre 2021, della parte della disciplina della crisi da sovraindebitamento contenuta nel codice della crisi d’impresa, confermando così la propria convinzione che il ricorso a tali procedure rappresenti il miglior strumento per fronteggiare l’eccezionale emergenza economica causata dalla pandemia.

Che la situazione sia drammatica per gran parte del mondo delle imprese è noto: nel settore del commercio non alimentare e dei servizi nel corso del 2020 sono sparite dal mercato oltre 240.000 imprese. Ed altrettanto gravi ripercussioni hanno subito i lavoratori autonomi (soggetti titolari di partita Iva operanti senza alcun tipo di organizzazione societaria), per i quali si stima la chiusura dell’attività per circa 200.000 professionisti, ordinistici e non.

Se vogliamo pensare ad una ripartenza è necessario offrire a tutti coloro che hanno subito la chiusura forzata della propria attività con perdite economiche la possibilità di ottenere l’esdebitazione in tempi rapidi e a spese contenute.

Proprio a questo mira la riforma delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: offrire una seconda possibilità a coloro che a causa della pandemia hanno visto sfumare il progetto di lavoro sul quale avevano creduto ed investito.

Le modifiche apportate alla disciplina delle procedure di sovraindebitamento sono rilevanti e per certi versi sorprendenti (si pensi ad esempio all’esdebitazione che può ottenere anche il debitore incapiente).

Vediamo le principali novità.

Falcidiabilità del debito IVA

È stata corretta l’ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti fallibili che possono ricorrere al concordato preventivo, ove la falcidiabilità dell’IVA è prevista dall’art. 182-ter L.F., e i soggetti non fallibili che invece, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 3/2012 anteriforma, potevano ottenere solo la dilazione del pagamento dell’IVA ma non la sua decurtazione come era invece previsto per gli altri tributi.

Per tali motivi la Corte costituzionale, con sentenza n. 45 del 22 ottobre 2019, aveva dichiarato l’incostituzionalità di tale norma per contrasto con gli art. 3 e 97 Cost., dato che di fronte a situazioni omogenee venivano discriminati i soggetti che ricorrevano alle procedure di sovraindebitamento rispetto a quelli che potevano accedere al concordato preventivo.

La riforma ha quindi soppresso il terzo capoverso dell’art. 7 della Legge n. 3/2012, eliminando così, oltre a detta ingiustificata disparità di trattamento, anche quello che sino ad ora rappresentava il principale ostacolo alla sostenibilità del piano proposto dal debitore. 

I debiti dei soci illimitatamente responsabili di società di persone

Il comma 2-ter dell’art. 7 prevede che “L’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Anche in questo caso è stata anticipata la previsione già sancita dall’art. 65 del Codice della crisi d’impresa.

La medesima disposizione è prevista anche per la procedura di liquidazione del patrimonio: all’art. 14-ter è stato aggiunto il comma 7-bis il quale prevede che “il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Le “Procedure familiari”

Il nuovo art. 7-bis prevede che i componenti del medesimo nucleo familiare (il coniuge e i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla L. n. 76/2016) possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o comunque quando il sovraindebitamento ha avuto un’origine comune.

La previsione è molto importante perché permette di affrontare in un unico contesto l’indebitamento complessivo della famiglia, dato che spesso i debiti contratti da un familiare finiscono per sovrapporsi o intersecarsi con quelli degli altri (si pensi al frequente caso in cui un membro della famiglia abbia garantito obbligazioni assunte dall’altro).

Questa nuova possibilità, peraltro già ammessa dalla giurisprudenza, è di grande attualità dato che il COVID-19 ha agito da moltiplicatore rispetto all’indebitamento e all’impoverimento dei nuclei familiari.

Il debitore incapiente

La riforma consente che anche la persona fisica incapiente, che cioè non sia in grado di offrire nulla ai creditori possa per una volta nella vita, purché meritevole, usufruire dell’esdebitazione.

L’art. 14-quaterdecies prevede infatti che “Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

Trattandosi di debitore incapiente, assume particolare rilevanza il requisito della meritevolezza. A tale proposito, affinché il giudice possa decidere in merito alla sussistenza di tale requisito, alla domanda deve essere allegata una relazione dell’OCC che specifichi:

  1. l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  2. l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  4. la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Il giudice, esaminata la documentazione depositata e la relazione dell’OCC, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata l’assenza di atti in frode e la mancata di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione indicando le modalità e il termine entro i quali il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto i creditori possono proporre opposizione, sulla quale decide il giudice con libertà di forme previa instaurazione del contraddittorio con i creditori medesimi. La decisione è soggetta a reclamo da presentare in Tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Falcidia e ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio

La riforma prevede che la cessione preventiva del quinto dello stipendio, o il suo pignoramento, non è opponibile alla procedura.

Il nuovo comma 1-bis prevede infatti che la proposta di piano del consumatore possa prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno.

Si tratta di una novità molto importante in quanto consente di liberare risorse a vantaggio di tutti i creditori, soprattutto nei casi in cui le utilità messe a disposizione dal debitore comprendano anche la retribuzione da lavoro.

Il mutuo ipotecario

È consentito al debitore di sottrarre alle regole del concorso il debito contratto per il rimborso del mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa.

Il comma 1-ter prevede infatti che la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Analoga norma è prevista dal comma 1-quater quando l’accordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e preveda la continuazione aziendale. In tal caso è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sui beni strumentali all’esercizio dell’impresa.

In tal caso l’OCC attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.


La riscrittura del sovraindebitamento rappresenta certamente una novità molto positiva, che potrà offrire un’ancora di salvezza a tutti coloro, sia cittadini che imprenditori, che sono stati duramente colpiti anche sotto il profilo economico dalla pandemia.

Fatture elettroniche: la guida dell’agenzia in vista del 1 gennaio 2021

Da 1 gennaio 2021 sarà obbligatorio il nuovo tracciato delle e-fatture, l’agenzia rende disponibile una guida per adempiere con facilità 

Nell’area tematica del sito della agenzia delle entrate intitolata “Fattura elettroniche e corrispettivi” è stata pubblicata una nuova guida utile per i contribuenti all’assolvimento dal 1 gennaio 2021 della nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica. 

La guida è scaricabile qui 

In particolare si intende instradare il contribuente al corretto utilizzo dei codici: 

  • del campo “Tipo Documento”  
  • del campo “Natura”,  

introdotti nel nuovo tracciato delle e-fatture, facoltativo dal 1° ottobre 2020, ma che dovrà essere adoperato obbligatoriamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021. 

Il tracciato con le nuove codifiche risponde all’esigenza di poter indicare in maniera univoca e puntuale le varie tipologie di operazioni Iva nella trasmissione dei dati delle fatture elettroniche e delle operazioni transfrontaliere. 

Vediamo alcuni esempi, poi la tabella predisposta dalla Agenzia delle Entrate. 

Il ricorso ai nuovi tipi documenti TD17, TD18 e TD19, che è una facoltà per il soggetto emittente, se effettuato in base alle indicazioni fornite nel manuale consentirà agli operatori Iva di trasmettere all’Agenzia delle entrate le informazioni fiscali relative a tutte le operazioni relative agli acquisti da fornitori residenti o stabiliti all’estero. 

Il tipo documento TD16 potrà essere utilizzato per comunicare le informazioni relative agli acquisti in reverse charge. 

Codice Descrizione Flusso 
TD01 Fattura FE/Esterometro 
TD02 acconto/anticipo su fattura FE 
TD03 acconto/anticipo su parcella FE 
TD04 nota di credito FE/Esterometro 
TD05 nota di debito FE/Esterometro 
TD06 Parcella FE 
TD07 fattura semplificata FES 
TD08 nota di credito semplificata FES 
TD09 nota di debito semplificata FES 
TD10 fattura di acquisto intracomunitario beni Esterometro 
TD11 fattura di acquisto intracomunitario servizi Esterometro 
TD12 documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996) Esterometro 
TD16 integrazione fattura reverse charge interno FE 
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero FE 
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari FE 
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72  FE 
TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)  FE 
TD21 autofattura per splafonamento FE 
TD22 estrazione beni da Deposito IVA FE 
TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA FE 
TD24 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) FE 
TD25 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) FE 
TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)  FE 
TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa FE 

L’implementazione dei campi “Natura” consentirà invece di associare il tipo di operazione tracciata dal documento elettronico ai diversi campi della dichiarazione annuale Iva. 

Le novità PEC del Decreto Semplificazioni

Il decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) ha introdotto una serie di misure volte a recuperare quanto più possibile la produttività e il benessere sociale perduti a causa della pandemia da Covid-19 e della conseguente crisi economica che ha colpito il nostro Paese. Nello specifico, uno degli obiettivi del Governo è quello di semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando, ad esempio, l’utilizzo della posta elettronica certificata o prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC nei casi previsti dalla legge. 
 
Con il Covid-19 si è abbattuta sul nostro Paese una crisi senza precedenti in termini economici e sociali, oltre che sanitari, che sta mettendo a dura prova la resistenza e la capacità di ripresa di tutti. Gli interventi del Governo, chiamato a circoscrivere l’impatto della pandemia, sono essenziali per riuscire e a recuperare quanto più possibile la produttività perduta e il benessere sociale. Tali interventi sono caratterizzati da una serie di provvedimenti di urgenza e di strumenti innovativi, adottati e messi in atto a sostegno di cittadini e imprese. 
In quest’ottica si collocano anche le attesissime misure di “semplificazione” contenute nel D.L. n. 76/2020, alle quali viene consegnata la speranza di un’effettiva accelerazione degli investimenti e di un consolidamento dell’economia nazionale. 
Nello specifico, il decreto Semplificazioni prevede alcune misure volte a semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando, ad esempio, l’utilizzo della posta elettronica certificata come strumento principale di comunicazione per determinate procedure amministrative o prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione del proprio domicilio elettronico. 

Domicilio digitale 

Le novità più interessanti sono state, appunto, introdotte dall’art. 37 del provvedimento, attraverso il quale vengono introdotte misure che si propongono di dare effettiva attuazione alle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 16, D.L. n. 185/2008 e art. 5, D.L. n. 179/2012), che impongono: 
– alle imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese e 
– ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi. 
Nel decreto viene, inoltre, rafforzato il concetto di domicilio digitale, che altro non è che un recapito digitale (legato a un indirizzo di Posta Elettronica Certificata) inserito nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e reso disponibile alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi per le comunicazioni con i Cittadini. 

Sanzioni alle imprese 

Al fine di rafforzare l’imperatività della norma, è prevista l’applicazione di una sanzione in misura raddoppiata rispetto a quanto indicato nell’art. 2630 c.c., alle imprese, diverse da quelle di nuova costituzione, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale oltre all’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale. 

Diffida ad adempiere per i professionisti 

Per quanto riguarda i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza, si introduce l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza. 
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. 

Giro di vite per Collegi e Ordini 

Anche per i Collegi o Ordini è previsto un giro di vite: infatti, la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (art. 6-bis, D.Lgs. n. 82/2005) l’elenco dei domicili digitali e i relativi aggiornamenti, costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi. 

In caso di domicilio digitale inattivo 

Nella medesima direzione verso la garanzia di effettività della disposizione, si prevede che il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese, ove rilevi, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chieda alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. Decorsi 30 giorni dalla richiesta, perdurando l’inattività e in assenza di opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese. 

Le altre novità in ambito PEC 

Il decreto Semplificazioni prevede anche: 

  • misure per favorire l’accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese: con l’art. 24 viene modificato l’art. 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) in modo che nell’Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese, siano indicati non solo gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini o collegi professionali, ma anche i domicili digitali dei professionisti iscritti in registri o elenchi detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituti con legge dello Stato; 
  • semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale: con l’art.  28 vengono introdotte misure di semplificazione per la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni al fine di superare le problematiche derivanti dalla mancata comunicazione da parte di numerose amministrazioni del proprio indirizzo di posta elettronica certificata. L’assenza di un indirizzo PEC presso cui notificare atti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione comporta, infatti, un rallentamento del processo di digitalizzazione della giustizia. 

Con l’intervento normativo proposto, pertanto, si intende potenziare tale processo incentivando l’utilizzo degli strumenti di notificazione telematica. Nello specifico, si consente alle amministrazioni di comunicare una pluralità di indirizzi di posta elettronica certificata corrispondenti ai propri organi o articolazioni anche territoriali a cui inviare comunicazioni o notificazioni telematiche; 
- semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi: con l’art. 40 vengono introdotte misure volte ad accelerare e semplificare la procedura di purgazione dei beni oggetto di liquidazione nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, prevedendo esclusivamente la trasmissione telematica del decreto di cancellazione via PEC ed eliminando così la obsoleta prassi corrispondente alla presentazione dell’atto amministrativo in formato cartaceo. 

Obbligo PEC – Posta Elettronica Certificata

NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. decreto semplificazioni)

L’art. 37 ha introdotto una serie di misure volte a semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando l’utilizzo della posta elettronica certificata o prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC nei casi previsti dalla legge.
L’utilizzo della posta elettronica certificata diviene strumento principale per comunicare determinate procedure amministrative.

In particolare, vengono introdotte misure che si propongono di dare effettiva attuazione alle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 16, D.L. n. 185/2008 e art. 5, D.L. n. 179/2012), che impongono la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata:

  • alle imprese costituite in forma societaria, al Registro delle imprese;
  • ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi.

Vengono inoltre previste sanzioni per la mancata comunicazione del proprio domicilio elettronico.

Di seguito le principali modifiche introdotte:

RAFFORZAMENTO DEL CONCETTO DI DOMICILIO DIGITALE
Nel decreto viene rafforzato il concetto di domicilio digitale, che consiste in un recapito digitale (legato a un indirizzo di Posta Elettronica Certificata) per la comunicazione tra cittadini e PA.

SANZIONI PER LE IMPRESE
È prevista l’applicazione di una sanzione in misura raddoppiata rispetto a quanto indicato nell’art. 2630 c.c., alle imprese, diverse da quelle neocostituite, che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale; per le stesse, viene inoltre indicato un nuovo domicilio digitale d’ufficio.

DOMICILIO DIGITALE INATTIVO
In caso di domicilio digitale inattivo, il Conservatore del registro, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni decorsi i quali, il Conservatore procede alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese.

OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI
I professionisti devono comunicare il proprio domicilio digitale al collegio  o ordine di appartenenza, pena diffida ad adempiere entro 30 giorni, decorsi i quali il collegio o ordine sospende il professionista fino alla comunicazione del domicilio.

OBBLIGHI PER COLLEGI ED ORDINI
Pena scioglimento o commissariamento, Collegi ed Ordini, devono comunicare all’Indice nazionale gli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (art. 6-bis, D.Lgs. n. 82/2005).

ALTRE NOVITÀ IN AMBITO PEC
Il decreto Semplificazioni prevede anche:

  • l’art. 24 modifica l’art. 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), prevedendo che nell’Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese, siano indicati non solo gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini o collegi professionali, ma anche i domicili digitali dei professionisti iscritti in registri o elenchi detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituti con legge dello Stato;
  • semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale: l’art. 28 introduce misure di semplificazione per la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni. Nello specifico, alle amministrazioni viene concesso di comunicare una pluralità di indirizzi di posta elettronica certificata, intestati a propri uffici territoriali, cui possono essere inviate comunicazioni o notificazioni telematiche;
  • semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi: l’art. 40, prevede esclusivamente la trasmissione telematica del decreto di cancellazione via PEC.