Categoria: Servizi Digitali

Dal 30 settembre addio al Pin Inps

La rivoluzione nel mondo delle prestazioni sociali online è già iniziata da ottobre 2020, mese da cui abbiamo iniziato a dire addio al Pin Inps per passare in modo definitivo allo Spid (il sistema pubblico di identità digitale). È stato lo stesso Istituto a comunicarlo con la circolare 87 del 17 luglio 2020.

L’Inps attualmente non rilascia più il Codice pin dal 1° ottobre dello scorso anno, ma chi ne è già in possesso da tempo può ancora continuare ad utilizzarlo. Fino a quando però?

Il dubbio è stato chiarito il 2 luglio 2021 dall’Ente, che ha pubblicato sul sito la circolare n. 95 per mettere nero su bianco che i PIN già rilasciati dall’Istituto alla data del 1° ottobre 2020 e rimasti in vigore nel periodo transitorio, saranno dismessi entro il 30 settembre 2021.

Da questa data il sistema Pin sarà dismesso definitivamente e saluteremo per sempre la vecchia modalità di accesso web. Meglio dunque affrettarsi a dotarsi di SPID, o comunque di credenziali CNS.

Lo switch-off (passaggio dal Pin allo Spid) graduale dal PIN allo SPID è quindi partito dal 1° ottobre 2020. Innanzitutto, da questa data non vengono più rilasciati PIN Inps come credenziali per accedere ai servizi online dell’Istituto.

Dal 1° ottobre quindi è avvenuto questo:

  • non sono più rilasciati nuovi PIN agli utenti, salvo quelli richiesti da utenti che non possono avere accesso alle credenziali SPID e per i soli servizi loro dedicati;
  • i Pin già in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria: ora sappiamo che la fine di questa fase è fissata al 30 settembre 2021.

Cos’è lo Spid

Lo Spid è un sistema pubblico di identità digitale, che garantisce l’accesso a tutta una serie di servizi offerti dalla Pubblica amministrazione, perché si basa su un riconoscimento dell’identità della persona che lo ottiene.

Se si è residenti in Italia, per ottenerlo occorrono:

  • un indirizzo e-mail
  • il numero di telefono del cellulare normalmente usato
  • un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno)
  • la tessera sanitaria con il codice fiscale

Per richiedere la procedura di rilascio di identità digitale o dell’emissione della CNS clicca qui

Fatture elettroniche: la guida dell’agenzia in vista del 1 gennaio 2021

Da 1 gennaio 2021 sarà obbligatorio il nuovo tracciato delle e-fatture, l’agenzia rende disponibile una guida per adempiere con facilità 

Nell’area tematica del sito della agenzia delle entrate intitolata “Fattura elettroniche e corrispettivi” è stata pubblicata una nuova guida utile per i contribuenti all’assolvimento dal 1 gennaio 2021 della nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica. 

La guida è scaricabile qui 

In particolare si intende instradare il contribuente al corretto utilizzo dei codici: 

  • del campo “Tipo Documento”  
  • del campo “Natura”,  

introdotti nel nuovo tracciato delle e-fatture, facoltativo dal 1° ottobre 2020, ma che dovrà essere adoperato obbligatoriamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021. 

Il tracciato con le nuove codifiche risponde all’esigenza di poter indicare in maniera univoca e puntuale le varie tipologie di operazioni Iva nella trasmissione dei dati delle fatture elettroniche e delle operazioni transfrontaliere. 

Vediamo alcuni esempi, poi la tabella predisposta dalla Agenzia delle Entrate. 

Il ricorso ai nuovi tipi documenti TD17, TD18 e TD19, che è una facoltà per il soggetto emittente, se effettuato in base alle indicazioni fornite nel manuale consentirà agli operatori Iva di trasmettere all’Agenzia delle entrate le informazioni fiscali relative a tutte le operazioni relative agli acquisti da fornitori residenti o stabiliti all’estero. 

Il tipo documento TD16 potrà essere utilizzato per comunicare le informazioni relative agli acquisti in reverse charge. 

Codice Descrizione Flusso 
TD01 Fattura FE/Esterometro 
TD02 acconto/anticipo su fattura FE 
TD03 acconto/anticipo su parcella FE 
TD04 nota di credito FE/Esterometro 
TD05 nota di debito FE/Esterometro 
TD06 Parcella FE 
TD07 fattura semplificata FES 
TD08 nota di credito semplificata FES 
TD09 nota di debito semplificata FES 
TD10 fattura di acquisto intracomunitario beni Esterometro 
TD11 fattura di acquisto intracomunitario servizi Esterometro 
TD12 documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996) Esterometro 
TD16 integrazione fattura reverse charge interno FE 
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero FE 
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari FE 
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72  FE 
TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)  FE 
TD21 autofattura per splafonamento FE 
TD22 estrazione beni da Deposito IVA FE 
TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA FE 
TD24 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) FE 
TD25 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) FE 
TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)  FE 
TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa FE 

L’implementazione dei campi “Natura” consentirà invece di associare il tipo di operazione tracciata dal documento elettronico ai diversi campi della dichiarazione annuale Iva. 

Le novità PEC del Decreto Semplificazioni

Il decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) ha introdotto una serie di misure volte a recuperare quanto più possibile la produttività e il benessere sociale perduti a causa della pandemia da Covid-19 e della conseguente crisi economica che ha colpito il nostro Paese. Nello specifico, uno degli obiettivi del Governo è quello di semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando, ad esempio, l’utilizzo della posta elettronica certificata o prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC nei casi previsti dalla legge. 
 
Con il Covid-19 si è abbattuta sul nostro Paese una crisi senza precedenti in termini economici e sociali, oltre che sanitari, che sta mettendo a dura prova la resistenza e la capacità di ripresa di tutti. Gli interventi del Governo, chiamato a circoscrivere l’impatto della pandemia, sono essenziali per riuscire e a recuperare quanto più possibile la produttività perduta e il benessere sociale. Tali interventi sono caratterizzati da una serie di provvedimenti di urgenza e di strumenti innovativi, adottati e messi in atto a sostegno di cittadini e imprese. 
In quest’ottica si collocano anche le attesissime misure di “semplificazione” contenute nel D.L. n. 76/2020, alle quali viene consegnata la speranza di un’effettiva accelerazione degli investimenti e di un consolidamento dell’economia nazionale. 
Nello specifico, il decreto Semplificazioni prevede alcune misure volte a semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando, ad esempio, l’utilizzo della posta elettronica certificata come strumento principale di comunicazione per determinate procedure amministrative o prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione del proprio domicilio elettronico. 

Domicilio digitale 

Le novità più interessanti sono state, appunto, introdotte dall’art. 37 del provvedimento, attraverso il quale vengono introdotte misure che si propongono di dare effettiva attuazione alle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 16, D.L. n. 185/2008 e art. 5, D.L. n. 179/2012), che impongono: 
– alle imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese e 
– ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi. 
Nel decreto viene, inoltre, rafforzato il concetto di domicilio digitale, che altro non è che un recapito digitale (legato a un indirizzo di Posta Elettronica Certificata) inserito nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e reso disponibile alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi per le comunicazioni con i Cittadini. 

Sanzioni alle imprese 

Al fine di rafforzare l’imperatività della norma, è prevista l’applicazione di una sanzione in misura raddoppiata rispetto a quanto indicato nell’art. 2630 c.c., alle imprese, diverse da quelle di nuova costituzione, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale oltre all’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale. 

Diffida ad adempiere per i professionisti 

Per quanto riguarda i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza, si introduce l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza. 
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. 

Giro di vite per Collegi e Ordini 

Anche per i Collegi o Ordini è previsto un giro di vite: infatti, la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (art. 6-bis, D.Lgs. n. 82/2005) l’elenco dei domicili digitali e i relativi aggiornamenti, costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi. 

In caso di domicilio digitale inattivo 

Nella medesima direzione verso la garanzia di effettività della disposizione, si prevede che il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese, ove rilevi, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chieda alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. Decorsi 30 giorni dalla richiesta, perdurando l’inattività e in assenza di opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese. 

Le altre novità in ambito PEC 

Il decreto Semplificazioni prevede anche: 

  • misure per favorire l’accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese: con l’art. 24 viene modificato l’art. 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) in modo che nell’Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese, siano indicati non solo gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini o collegi professionali, ma anche i domicili digitali dei professionisti iscritti in registri o elenchi detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituti con legge dello Stato; 
  • semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale: con l’art.  28 vengono introdotte misure di semplificazione per la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni al fine di superare le problematiche derivanti dalla mancata comunicazione da parte di numerose amministrazioni del proprio indirizzo di posta elettronica certificata. L’assenza di un indirizzo PEC presso cui notificare atti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione comporta, infatti, un rallentamento del processo di digitalizzazione della giustizia. 

Con l’intervento normativo proposto, pertanto, si intende potenziare tale processo incentivando l’utilizzo degli strumenti di notificazione telematica. Nello specifico, si consente alle amministrazioni di comunicare una pluralità di indirizzi di posta elettronica certificata corrispondenti ai propri organi o articolazioni anche territoriali a cui inviare comunicazioni o notificazioni telematiche; 
- semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi: con l’art. 40 vengono introdotte misure volte ad accelerare e semplificare la procedura di purgazione dei beni oggetto di liquidazione nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, prevedendo esclusivamente la trasmissione telematica del decreto di cancellazione via PEC ed eliminando così la obsoleta prassi corrispondente alla presentazione dell’atto amministrativo in formato cartaceo. 

Obbligo PEC – Posta Elettronica Certificata

NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. decreto semplificazioni)

L’art. 37 ha introdotto una serie di misure volte a semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando l’utilizzo della posta elettronica certificata o prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC nei casi previsti dalla legge.
L’utilizzo della posta elettronica certificata diviene strumento principale per comunicare determinate procedure amministrative.

In particolare, vengono introdotte misure che si propongono di dare effettiva attuazione alle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 16, D.L. n. 185/2008 e art. 5, D.L. n. 179/2012), che impongono la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata:

  • alle imprese costituite in forma societaria, al Registro delle imprese;
  • ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi.

Vengono inoltre previste sanzioni per la mancata comunicazione del proprio domicilio elettronico.

Di seguito le principali modifiche introdotte:

RAFFORZAMENTO DEL CONCETTO DI DOMICILIO DIGITALE
Nel decreto viene rafforzato il concetto di domicilio digitale, che consiste in un recapito digitale (legato a un indirizzo di Posta Elettronica Certificata) per la comunicazione tra cittadini e PA.

SANZIONI PER LE IMPRESE
È prevista l’applicazione di una sanzione in misura raddoppiata rispetto a quanto indicato nell’art. 2630 c.c., alle imprese, diverse da quelle neocostituite, che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale; per le stesse, viene inoltre indicato un nuovo domicilio digitale d’ufficio.

DOMICILIO DIGITALE INATTIVO
In caso di domicilio digitale inattivo, il Conservatore del registro, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni decorsi i quali, il Conservatore procede alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese.

OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI
I professionisti devono comunicare il proprio domicilio digitale al collegio  o ordine di appartenenza, pena diffida ad adempiere entro 30 giorni, decorsi i quali il collegio o ordine sospende il professionista fino alla comunicazione del domicilio.

OBBLIGHI PER COLLEGI ED ORDINI
Pena scioglimento o commissariamento, Collegi ed Ordini, devono comunicare all’Indice nazionale gli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (art. 6-bis, D.Lgs. n. 82/2005).

ALTRE NOVITÀ IN AMBITO PEC
Il decreto Semplificazioni prevede anche:

  • l’art. 24 modifica l’art. 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), prevedendo che nell’Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese, siano indicati non solo gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini o collegi professionali, ma anche i domicili digitali dei professionisti iscritti in registri o elenchi detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituti con legge dello Stato;
  • semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale: l’art. 28 introduce misure di semplificazione per la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni. Nello specifico, alle amministrazioni viene concesso di comunicare una pluralità di indirizzi di posta elettronica certificata, intestati a propri uffici territoriali, cui possono essere inviate comunicazioni o notificazioni telematiche;
  • semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi: l’art. 40, prevede esclusivamente la trasmissione telematica del decreto di cancellazione via PEC.