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Non si arresta la crisi del commercio di vicinato e dell’artigianato in Irpinia e nel Sannio

I DATI 2024 SONO IMPLACABILI: LE AREE INTERNE DELLA REGIONE CAMPANIA SONO DESTINATE AD UNO “SPOPOLAMENTO” PRODUTTIVO SENZA PRECEDENTI

Dopo il settore agricolo, la crisi che attanaglia il mondo produttivo e del commercio nella circoscrizione IrpiniaSannio non sembra trovare un freno alla sua deriva, come era nelle previsioni più nefaste, continuano a sparire tanti negozi e botteghe artigiane.

“Il problema riguarda – sostiene Ignazio Catauro, presidente Unimpresa Irpinia Sannio – l’intera regione Campania in generale, ma le aree interne per motivi a noi tutti noti, soffrono maggiormente il calo generalizzato delle presenze e dunque di conseguenze delle attività produttive tradizionali”.

Il saldo negativo tra cessazioni e nuove aperture nei settori storici del commercio al dettaglio e dell’artigianato, in Irpinia e nel Sannio si configura come tra i più alti in Italia, in linea con quanto accade in tutta la fascia appenninica del Mezzogiorno e delle Isole.

“Neppure la creazione dei Distretti del Commercio – dichiara il presidente di Unimpresa – ha sortito ancora qualche effetto positivo, sia pure minimo, non sembra riscontrarsi nessun tipo di inversione di tendenza. La crisi inarrestabile dei negozi di vicinato e la scomparsa delle cosiddette botteghe artigiane, creano non pochi disagi soprattutto nei piccoli comuni; e proprio la mancanza di servizi reali – continua il presidente Catauro – costringe più delle volte fette significative di popolazione a spostarsi ed abbandonare definitivamente i centri minori, preferendo quelli con maggiori opportunità d’impresa e adeguati servizi”.

A tutto questo si aggiunge l’incremento a tratti eccessivo e sostenibile dei costi di gestione per le micro imprese come il caro energia, l’aumento della pressione fiscale, l’incremento delle tasse locali che quasi sempre rispondono a logiche generali e non al reale peso economico dei bilanci aziendali.

Sull’argomento specifico interviene il responsabile dell’Ufficio Studi di Unimpresa Irpinia Sannio, Giacomo Iannella: “Purtroppo le amministrazioni locali, pur volendo, non possono per i vincoli imposti dalle leggi nazionali e di bilancio, adeguare le tasse ai reali incassi delle imprese. Se ciò fosse possibile si consentirebbero ai piccoli operatori locali del commercio e dell’artigianato, di svolgere la propria attività d’impresa senza entrare in crisi e decidere la chiusura, come purtroppo avviene sempre più di frequente”.

La crisi del settore commercio è poi aggravata dalla continua erosione di fette di mercato da parte del crescente ed inarrestabile settore delle vendite on line e della concorrenza spietata messa in campo dai centri commerciali plurimarche. I dati che ISTAT e Unioncamere rendono noti ogni trimestre non lasciano spazio a dubbi o speranze: la riduzione riguarda una percentuale che si aggira intorno al 5 % annuo, e questo avviene ininterrottamente dal 2021, dalla crisi post Covid. Il crollo delle nuove aperture è quello che fa la differenza, a fronte di una percentuale di chiusure sostanzialmente endemica ma in linea con i dati regionali. In Irpinia e nel Sannio si registra un crollo verticale della propensione a fare impresa un po’ in tutti i settori, tranne che in quello della ristorazione, che comunque incide in modo molto marginale nel complesso delle produzioni imprenditoriali del territorio.

“Del resto – sostiene Catauro – oggi è diventato quasi proibitivo aprire una nuova attività commerciale o artigianale in uno qualsiasi dei comuni delle nostre aree interne. A questo vorrei aggiungere un ulteriore, ma importantissimo tema che poco si prende in considerazione ma che ci consente al contrario di comprendere in modo adeguato le dinamiche che sono dietro a questa drammatica crisi: ossia l’invecchiamento della classe imprenditoriale delle nostre aree., Si calcola che circa la metà di tutte le aziende dei comparti Commercio e Artigianato, è rappresentato da imprenditori con età compresa tra i 50 ed i 69 anni; mentre appena il 3,78% ha meno di trent’anni. Questo dimostra una scarsa propensione al ricambio generazionale che è il frutto sia dell’invecchiamento della popolazione, ma anche di una scarsissima propensione all’attività d’impresa delle nuove generazioni, causato da un contesto economico territoriale che non incoraggia l’avvio di nuove attività imprenditoriali”.

Da quanto emerge sembrerebbe necessario, da parte di tutti gli attori istituzionali, una urgente politica di incentivi e di aiuti rivolte alle piccole attività di vicinato, siano esse appartenenti al settore commerciale, siano piccoli artigiani.

“I nostri centri urbani hanno sempre meno negozi, – interviene Libero Sica responsabile Piccole Imprese di Unimpresa Irpinia Sannio – ma il commercio locale è una ricchezza insostituibile. Cosa possiamo fare concretamente tutti noi per riuscire a preservare il futuro delle attività locali di vendita a inserirsi nel mercato e a restarci? Prima di tutto servirebbe una spinta significativa sul piano fiscale, applicando un regime agevolato per le attività di vicinato. E poi non sottovalutare il ruolo che svolge la Responsabilità Sociale: collaborare con altre imprese locali, sponsorizzare eventi comunitari o partecipare a iniziative che rafforzino il ruolo sociale del commerciante nella comunità e gli consenta di costruire una rete di supporto reciproco”.

“Importante è anche l’attività di sensibilizzazione dei consumatori – conclude il presidente Catauro – attraverso la comunicazione: sfruttare gli eventi dal vivo e i canali digitali per informare i clienti sui vantaggi dei prodotti sostenibili e sulle pratiche responsabili adottate dal negozio e dall’artigiano è una valida strategia per stimolarli a fare scelte di consumo più consapevoli. E poi dovremo lavorare decisamente di più sul tema dell’Innovazione: le tecnologie digitali aprono un infinito ventaglio di possibilità per offrire servizi su misura come consulenze personalizzate, pacchetti regalo unici, esperienze di acquisto esclusive e la possibilità di comprare anche a distanza, assicurando che il cliente possa sempre sentirsi vicino al suo negozio preferito”, conclude il presidente di Unimpresa Irpinia Sannio.

Diventa operativo il Distretto Diffuso del Commercio Taburno

Il Dott. Giacomo Iannella nominato Consigliere del Distretto Diffuso del Commercio Taburno

Riconosciuto il Distretto Diffuso del Commercio Taburno, che da oggi entra nella sua piena operatività. Sant’Agata de’ Goti sarà comune capofila. Soddisfazione espressa in primo luogo dal sindaco caudino Salvatore Riccio e dal presidente del Distretto Diffuso del Commercio Taburno, Alfonso Ciervo. quale delegato del Comune capofila, e gli altri sindaci e amministratori comunali coinvolti: il sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo, di Durazzano Alessandro Crisci, Pasquale Viscusi di Frasso Telesino, Domenico Parisi di Limatola, Rossano Insogna di Melizzano, e naturalmente del presidente di Unimpresa Ignazio Catauro e di Confesercenti Gianluca Alviggi.

Anche i componenti del primo Consiglio Direttivo del Distretto hanno voluto esprimere la loro soddisfazione per l’importante obiettivo raggiunto, in particolare Giovanna De Vita quale rappresentate di Confesercenti e Giacomo Iannella per Unimpresa, si aggiungono i rappresentati in Consiglio Direttivo del Distretto dei comuni di Melizzano Francesco Galietta, di Giuseppina D’Angelo delegata del sindaco di Limatola e di Antonio D’Iglio per Durazzano.

Ricordiamo inoltre che pur non rappresentati in Consiglio fanno parte dell’Assemblea del Distretto la Provincia di Benevento, l’Ente Parco del Taburno, l’Istituto Scolastico de’ Liguori, l’Associazione ARIES, e FOSVITER.

“Un buon risultato – dichiara il Sindaco di Sant’Agata de’ Goti – che ha visto l’intero gruppo di amministratori affiatato e convinto del risultato da perseguire. Voglio ringraziare tutti per l’abnegazione e l’impegno dimostrato finalizzato all’obiettivo, ossia il riconoscimento del primo Distretto del Commercio nell’intera provincia di Benevento. Questo per noi è motivo d’orgoglio ma anche un riconoscimento di responsabilità, che noi cogliamo volentieri e naturalmente questo vuole significare principalmente che la nostra disponibilità è piena nel supportare altre iniziative del genere, che ci troveranno sempre pronti e disponibili.
“Ora ci attende un lavoro sul campo che come prima scadenza sarà il 30 settembre prossimo, perché il bando che dispone gli aiuti alle piccole imprese del nostro Distretto messo in campo dall’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Campania, assessore Marchiello, ci vede impegnati in sinergia con le associazioni di categoria, nostri partner di distretto, a soddisfare pianamente le richieste dei tanti commercianti, artigiani e aziende del turismo e dei servizi di tutti i comuni del Distretto Diffuso del Commercio Taburno, che hanno bisogno di un concreto e reale supporto”, ha concluso il presidente Ciervo.

“Un risultato atteso quello del riconoscimento da parte della Regione Campania – ha dichiarato soddisfatto il sindaco di Dugenta Clemente di Cerbo – il nostro Distretto è il primo riconosciuto in provincia perché il lavoro messo in campo è partito oltre un anno fa. Non sono state poche le difficoltà incontrate, ma il gruppo di amministratori che si è unito intorno al tavolo per il raggiungimento di questo risultato è stato sempre attivo e ben concentrato sull’obiettivo da perseguire. Qualche giorno di pausa, e subito dopo le festività agostane daremo inizio al lavoro di sensibilizzazione e promozione con le imprese dei nostri comuni. Perché ricordiamolo, i veri protagonisti del Distretto Diffuso del Commercio Taburno saranno le piccole imprese dei sei Comuni, che troveranno modo per esprimere al meglio le loro potenzialità”.

Una soddisfazione velata da un certo rammarico è stata espressa dal sindaco di Frasso Telesino, Pasquale Viscusi che ha dichiarato: “Certo potevamo avere prima il riconoscimento da parte della Regione, ad ogni modo non avrebbe cambiato granché, il bando a cui potranno attingere le nostre piccole imprese è stato posticipato a fine settembre, dunque il tempo c’è tutto per perseguire gli obiettivi proposti. Un ringraziamento a tutti gli amministratori coinvolti e alle associazioni Unimpresa e Confesercenti che ci hanno supportati”.

All’unisono, tutti i sindaci e i rappresentanti locali hanno voluto esprimere un pensiero di incoraggiamento, Rossano Insogna sindaco di Melizzano ha voluto ribadire che “quando gli amministratori locali lavorano insieme e in perfetta sinergia i risultati sono poi sotto gli occhi di tutti. Sta a noi sindaci e consiglieri essere sempre in sintonia con gli operatori economici delle nostre comunità, e aiutarli a resiste e se possibile anche a crescere imprenditorialmente”. Sulla stessa linea anche Domenico Parisi sindaco di Limatola che non ha mancato di ricordare che “l’inizio è stato piuttosto complesso, perché troppo impegnativo, ma mai nessuno di noi ha pensato di venire meno nella sua responsabilità. Del resto, non avessimo raggiunto l’obiettivo in tempo utile per la scadenza del primo bando regionale rivolto alle imprese dei comuni dei Distretti, i nostri commercianti, artigiani e piccole imprese dei servizi e del turismo non ce lo avrebbero mai perdonato”. Antonio D’Iglio Consigliere in rappresentanza di Durazzano sottolinea come “queste occasioni messe a disposizione della Regione e anche da altre istituzioni quando sarà, devono vederci sempre pronti con risposte adeguate e puntuali. La stretta collaborazione tra i comuni dell’area ha dimostrato, se ancora ce ne fosse bisogno, che rappresenta l’unica strada percorribile per il raggiungimento di obiettivi reali e concreti. Mi auguro che si tratti solo di un primo passo, da parte nostra c’è tutta la collaborazione possibile. Del resto lo dobbiamo in primo luogo alle nostre imprese”.

“Un buon inizio – ha dichiarato il presidente di Unimpresa Ignazio Catauro – il primo nella provincia di Benevento. Consentitemi di ringraziare oltre gli amministratori dei sei comuni coinvolti, tutte i nostri associati dell’area interessati al Distretto Diffuso del Commercio Taburno, che in questo anno e mezzo hanno sempre manifestato la loro totale adesione al progetto. Gli amici associati di Sant’Agata che hanno suggerito le tante iniziative da fare. Quelli di Frasso e di Melizzano che hanno messo in chiaro come fosse necessario promuovere la filiera dell’agroalimentare locale. E poi le imprese della manifattura con vendita diretta del comune di Limatola, che hanno sottolineato che l’associazione deve battersi perché le amministrazioni stiano più vicine agli imprenditori in questo momento di particolare difficoltà. Gli associati Unimpresa di Dugenta e Durazzano hanno voluto che si sviluppasse nella Relazione illustrativa di progetto il tema a loro particolarmente caro delle aree mercatali. Insomma li ringrazio tutti, anche naturalmente quelli che sono iscritti ad altre associazioni, lo spirito deve essere unitario e fortemente collaborativo”, ha concluso il presidente Catauro.

INCONTRO INFORMATIVO RESTO AL SUD

Si terrà venerdì 3 dicembre, alle ore 16:00, presso la sede coordinamento provinciale Sindacato Cisal Metalmeccanici Napoli Sud – Boscoreale, in via Giardini n. 27 – 80041 – Napoli, l’incontro informativo Resto al Sud, incentivi estesi al commercio e alle isole minori del Centro-Nord”.

L’incontro – promosso dall’Associazione AREST quale Ente accreditato da Invitalia per l’assistenza ed informazione sulla fattibilità dell’idea di impresa, nell’ambito del programma di agevolazioni per la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali Resto al Sud vedrà la partecipazione di consulenti esperti in materia di finanza agevolata.

Per informazioni dell’incontro è possibile contattare il Coordinatore Provinciale Napoli sud Cisal Metalmeccanici, Antonio Fiore, tel.: 081.9769627 entro il 30 novembre 2021.

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Resto al Sud, incentivi estesi al commercio e alle isole minori del Centro-Nord

Resto al Sud esteso anche alle attività commerciali e alle isole minori del Centro-Nord.

Sono queste le due novità che rafforzano ulteriormente l’incentivo per gli imprenditori under 56, già attivo nelle regioni del Mezzogiorno e in alcune aree del Centro Italia colpite dei terremoti del 2016 e 2017.

Il doppio ampliamento, che riguarda i settori di applicazione e i confini geografici, è stabilito dall’articolo 13 della Legge 9 novembre 2021, n. 156 (legge di conversione con modificazioni del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121).

L’apertura al commercio consente di allargare in modo significativo il bacino dei potenziali beneficiari, come era già accaduto con l’estensione ai liberi professionisti.

Le isole del Centro-Nord a cui sono stati estesi gli incentivi sono le seguenti:

Isole minori marine:

  • Campo nell’Elba
  • Capoliveri
  • Capraia
  • Giglio
  • Marciana
  • Marciana Marina
  • Ponza
  • Porto Azzurro
  • Portoferraio
  • Portovenere
  • Rio
  • Ventotene

Isole lagunari e lacustri:

  • Isole della laguna veneta: Lido, Murano, Pellestrina, Burano, Sant’Erasmo, Mazzorbo, Vignole, Torcello, San Giorgio, San Michele, San Clemente, San Francesco del Deserto, Marzobetto, San Lazzaro degli Armeni
  • Isole della laguna di Grado: Isola di Grado, Isola di Santa Maria di Barbana, Isola di Morgo
  • Isole del lago d’Iseo: Monte Isola
  • Isole del lago di Garda
  • Comacina (lago di Como)
  • Isola d’Orta – San Giulio
  • Isole del lago Trasimeno: Isola Maggiore e Isola Polvese
  • Isole Borromee: Isola Superiore, Isola Bella, Isola Madre, Isola San Giovanni

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Reddito di Cittadinanza, Ecco cosa cambia dal 2022

Stretta sul reddito di cittadinanza.

Dal prossimo anno per conservare il sostegno economico, il beneficiario dovrà recarsi almeno una volta al mese presso il centro per l’impiego per attestare la ricerca attiva del lavoro. E dopo una sola assenza ingiustificata scatterà la decadenza. Stessa sanzione anche per chi rifiuta una seconda offerta di lavoro “congrua” (anziché tre come accade oggi).Lo prevede l’ultima bozza del disegno di legge di bilancio per il 2022 presentato dal Governo. Inoltre la domanda di RdC equivarrà a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (oggi invece la Did si rende in sede di primo incontro presso il Cpi). 

Offerta congrua

Per evitare che il sussidio diventi un disincentivo alla ricerca del lavoro vengono rivisti i criteri dell’offerta congrua, che si riducono da 100 ad 80 km di distanza dalla residenza per la prima offerta mentre la seconda offerta diventa valida per «tutta Italia» (oggi 250 km di distanza dalla residenza). A prescindere dalla circostanza che il titolare percepisca l’RdC da più o meno 12 mesi. Si considerano, inoltre, sempre congrue tutte le offerte (sia prima che seconda) di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale entro 80 km dalla residenza. Dopo due posti di lavoro rifiutati, finora erano tre, si decade dal beneficio.

Si modificano anche i criteri che quantificano l’entità della retribuzione offerta. Finora era congrua un’offerta economica di minimo 858€ al mese a prescindere dal tipo di rapporto. La cifra, prevede il ddl, dovrà essere proporzionata rispetto all’orario di lavoro effettivo e saranno considerate valide anche le offerte a tempo determinato o in somministrazione di durata non inferiore a tre mesi.

Riduzione

Chi rifiuta la prima offerta si vedrà applicare una riduzione di 5 euro al mese, con un decalage che si fermerà alla soglia dei 300 euro al mese da moltiplicare per la cd. scala di equivalenza anche in caso di rinnovo del RdC. La decurtazione non si applicherà comunque ai nuclei con figli minori di 3 anni e/o una persona con disabilità grave o non autosufficienza. La riduzione viene sospesa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato un’attività di lavoro dipendente o autonomo dal almeno un mese continuativo. Ricerca attiva

Il ddl prevede che la ricerca attiva del lavoro venga verificata, presso il centro per l’impiego, almeno con frequenza mensile e «in presenza» (va in soffitta la possibilità di collegarsi in remoto); e che in caso di mancata presentazione al centro per l’impiego, senza un comprovato giustificato motivo, scatti immediatamente la decadenza dal beneficio.

Idem per chi non può sottoscrivere il Patto per il lavoro ma è vincolato da quello per l’inclusione sociale: ci si deve presentare ai centri anti-povertà per vedere i progressi fatti e verificare il rispetto del «progetto personalizzato» di inclusione, pena lo stop al Reddito. Nell’ambito dei Puc (i progetti di pubblicità utilità) i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti.

La domanda vale come DID

Arriva anche una semplificazione degli adempimenti: chi chiederà il RdC dichiarerà automaticamente l’immediata disponibilità a lavorare, per sé e per tutti i soggetti maggiorenni del nucleo familiare (quindi non occorrerà più fare la DID). Sarà l’Inps, poi, una volta ricevuta la domanda di RdC, a trasmettere le varie DID all’Anpal, ai fini dell’inserimento dei nominativi nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda di RdC priva dell’espressa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro sarà improcedibile.

Comunicazione anticipata di lavoro

Il beneficiario di RdC, in caso di variazione della condizione occupazionale per avvio di attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, è tenuto a farne comunicazione all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, a pena di decadenza dal sussidio. Il ddl di bilancio anticipa il temine d’adempimento al «giorno antecedente all’inizio» della nuova attività.

Incentivi

Per aiutare i beneficiari a cercare lavoro non ci saranno più i 2.500 navigator che non vengono prorogati ma i dipendenti dei centri per l’impiego e delle Agenzie per il lavoro autorizzate a «svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di RdC».
Alle Agenzie viene riconosciuto per ogni assunto a seguito dell’attività di mediazione svolta il 20% degli incentivi previsti per i datori di lavoro. Questi ultimi, infine, avranno diritto agli incentivi anche in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato (finora esclusi).

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Pensioni, Ok a Quota 102. Ecco tutte le novità della Legge di Bilancio 2022

Proroga dell’ape sociale, di opzione donna e del contratto di espansione, quota 102 per il solo 2022 e una pensione a 62 anni solo per le piccole e medie imprese. Sono le principali novità contenute nella bozza di legge bilancio 2022, approvata ieri dal consiglio dei ministri. Alle misure si abbina l’estensione dei nuovi criteri di calcolo dell’articolo 54 del DPR 1092/1973 anche alle forze di polizia ad ordinamento civile con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 ed il parziale trasferimento dell’Inpigi (l’ente di previdenza dei giornalisti) all’Inps.

Arriva Quota 102E’ confermata la fine di quota 100 al 31 dicembre 2021. Al suo posto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 si potrà accedere alla pensione con 64 anni e 38 di contributi.Alla prestazione si continuano ad applicare tutti gli istituti già noti per Quota 100. In particolare il divieto di cumulo redditi da lavoro/pensione; la facoltà di utilizzare la contribuzione mista per raggiungere il requisito contributivo di 38 anni (tranne la contribuzione presente nelle  Casse professionali); il regime delle finestre mobili (3 mesi per il settore privato, 6 mesi per il pubblico impiego); i termini di pagamento della buonuscita (che restano dilazionati) nonché la facoltà di ottenere l’anticipo del TFS/TFR.

Si prevede, inoltre, che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 possa essere esercitato anche negli anni successivi (cd. cristallizzazione). 

Ape Social

Si rinnova anche nel 2022 l’Ape sociale, cioè la possibilità di ricevere, in attesa di maturare l’età per la pensione di vecchiaia (67 anni anche nell’anno 2022), l’erogazione di un sussidio mensile d’importo massimo di 1.500 euro lordi a carico dello stato. Con alcune novità sui requisiti di accesso. In particolare nel caso di lavoratori disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di licenziamento economico, è abrogato il requisito di “almeno tre mesi” della conclusione della fruizione dell’indennità di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll, etc.).Vengono, inoltre,  ampliate le categorie professionali che possono accedere all’Ape sociale con 63 anni e 36 di contributi. Si aggiungono magazzinieri, estetisti, portantini, personale addetto alla consegna delle merci, lavoratori delle pulizie, conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento.

Opzione donna

Beffa invece per opzione donna. E’ vero che viene rinnovata anche nel 2022 ma aumentano di due anni i requisiti anagrafici (da 58 a 60 le dipendenti; da 59 a 61 le autonome). Nello specifico potranno lasciare le lavoratrici, pubbliche e private, dipendenti o autonome, se entro il 31 dicembre 2021 hanno compiuto 60 anni d’età (61 se autonome) e almeno 35 anni di contributi. Quindi la novella si rivolge solo a coloro che raggiungono i 35 anni di contributi nel 2021. Confermato il regime di differimento nella percezione del primo rateo pensionistico (la cd. finestra): 12 mesi per le dipendenti; 18 mesi le autonome. Il personale delle scuole potrà fare domanda entro il 28 febbraio 2022.

Fondo imprese in crisi

E’ istituito un fondo ad hoc (con 200 mln di euro per ogni anno dal 2022 al 2024) al fine di favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori con 62 anni d’età dipendenti di piccole e medie imprese in crisi. La disciplina sarà scritta in un futuro decreto interministeriale.

Inpgi all’Inps

Nella legge di bilancio c’è anche il passaggio parziale degli iscritti dall’Inpgi all’Inps dal primo luglio 2022. L’Istituto però non sarà commissariato, tutte le prestazioni maturate al 30 giugno secondo le regole Inpgi, anche quelle di chi non è ancora andato in pensione, sono salvaguardate, l’Inpgi continuerà a esistere per assicurare la previdenza dei giornalisti che svolgono lavoro autonomo.

Contratto di Espansione

Si rinnova anche nel 2022 e nel 2023 il contratto di espansione. Potranno farne ricorso le aziende con un organico non inferiore a 50 unità (rispetto alle 100 attuali).

Art. 54

Si prevede l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% in riferimento alle anzianità contributive maturate entro il 31.12.1995 anche al personale delle forze dell’ordine ad ordinamento civile (es. Polizia di Stato) oggi escluso dagli effetti della sentenza n°1/2020 della corte dei conti a sezioni riunite. Viene anche istituito un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ECONOMIA TERRITORIALE

L’Arest analizza i sistemi complessi dell’economia territoriale in riferimento alla sostenibilità economica, sociale e ambientale regionale e delle aree interne, ai fini della qualità e del benessere sociale delle comunità e delle imprese residenti presenti e future.

Attraverso le seguenti tecniche di analisi: analisi strutturale e organizzativa del territorio, analisi di scenario, osservazione partecipante, EASW (European Awareness Scenario Building Workshop), search conferences, consensus-building conference, analisi multicriteri.

AREST si interessa di ricerche policy-oriented che contribuiscono alla definizione e l’implementazione delle politiche di innovazione territoriale, anche nell’ambito della Programmazione UE.

– Favoriamo la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo economico .

Miglioriamo la competitività delle aziende.

– Trasformiamo le idee in risultati economici.

– Valorizziamo i risultati della ricerca.

SOVRAINDEBITAMENTO: COS’È

Introdotto nel sistema giuridico italiano dalla legge 3/2012, “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” il concetto di “sovraindebitamento” è legato alla difficoltà a pagare i debiti, quanto il soggetto debitore è un soggetto non fallibile, ovvero un consumatore, una piccola impresa, ecc.

In parole povere il sovraindebitamento è la difficile situazione di coloro, consumatori o piccole imprese, che non riescono a pagare i propri debiti a causa di uno squilibrio tra le disponibilità economiche ed i debiti da pagare.

Viene quindi considerato “sovraindebitato” colui che per motivazioni di qualsiasi natura non riesce a far fronte ai debiti e non dispone di “patrimonio prontamente liquidabile” per onorare il debito scaduto. E’ sovraindebitato anche il soggetto che non sarà in grado di pagare in breve termine, anche se ancora non insolvente. Ad esempio, un dipendente che avesse sempre pagato la rata del mutuo, se licenziato, potrà accedere alle procedure di sovraindebitamento se non ha risorse per pagare le rate future.

Con la normativa sul sovraindebitamento, nasce in Italia una gestione del debitore insolvente sul modello in vigore nella maggior parte dei Paesi europei. In particolare, nel Regno Unito da anni si parla di diritto al “Fresh start” ovvero alla possibilità per chi ha contratto debiti non più pagabili, di avere diritto ad un “nuovo inizio”. Non rimanere quindi inseguito a vita da banche e finanziarie, ma poter pagare il giusto per liberarsi dal debito e tornare una persona serena e pienamente inserita nella vita economica della propria comunità.

In sintesi, la finalità principale della legge sul sovraindebitamento è quella di permettere legalmente al debitore di pagare quanto gli è possibile e di vedersi cancellato il debito che è accertato non può essere pagato. In questo caso di parla quindi di “esdebitazione” ovvero di cancellazione del debito non onorato.

Questa opportunità non va intesa come una sanatoria del debito. È offerta la possibilità a chi ha troppi debiti di pagare quanto gli è possibile, in relazione alla propria situazione di reddito, patrimonio e carico familiare. L’approccio è quindi di equilibrio tra i diritti del debitore ad una vita dignitosa e quella dei creditori di ottenere almeno una parte di quanto dovuto dal soggetto sovraindebitato.

Sovraindebitamento: chi può accedere alle procedure e quali sono

Per procedure di sovraindebitamento si intendono le procedure previste dalla normativa per la soluzione della crisi del sovraindebitamento.

Per prima cosa serve sapere che queste procedure sono riservate ai soggetti non fallibili, ovvero a queste categorie di debitori:

  • Consumatori, ovvero persone fisiche senza partiva IVA (dipendenti pensionati e inoccupati, ecc)
  • Piccole imprese non fallibili, ovvero con un fatturato inferiore a 200.000 euro annui, patrimonio inferiore a 300.000 euro e debiti inferiori a 500.000 euro
  • Aziende agricole di tutte le dimensioni
  • Professionisti iscritti ad albi e ruoli
  • Start up innovative
  • Enti no profit (onlus, associazioni, ecc)

I principali presupposti per l’accesso alle procedure di sovraindebitamento prevedono che il debitore sia in stato di sovraindebitamento, che sia un soggetto non fallibile, che non abbia posto in essere atti di frode verso i creditori (ovvero non abbia volutamente sottratto beni o denaro, occultandolo ai creditori).

La norma prevede tre distinte procedure di sovraindebitamento molto diverse tra loro, a cui con l’avvento del codice della crisi si è aggiunta una quarta possibilità del tutto nuova, sotto forma di semplice domanda. Tutte sono finalizzate all’esdebitazione del debitore che ha contratto troppi debiti rispetto alle proprie possibilità attuali:

  • Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche conosciuta come “Piano del Consumatore”: che può essere utilizzata solo dalle persone fisiche e non gli altri soggetti (aziende, ecc). Viene proposto ai creditori un piano di pagamenti sostenibile rispetto ai redditi del debitore. Il piano viene approvato dal Giudice, e sostituisce ogni altra pattuizione.
  • Accordo di composizione della crisi: è sempre un piano di pagamenti, ma riservato alle imprese e professionisti. Semplificando, si propone ai creditori un piano sostenibile che diventerà effettivo se votato dagli stessi creditori per almeno il 60%. In questo caso è permessa la continuità dell’impresa, e possibile la salvaguardia dei beni. Liquidazione controllata del sovraindebitato, o liquidazione del patrimonio: nelle situazioni più difficili è possibile chiedere al Tribunale che i debiti vengano pagati con la Liquidazione del proprio patrimonio. Qual è il vantaggio? Anche se la vendita dei beni non copre tutti i debiti, il residuo debito non pagato viene cancellato.
  • Esdebitazione del debitore incapiente. Nel caso particolare di un debitore senza patrimonio e senza redditi stabili, è possibile accedere, in questo caso una volta sola nella vita, comunque alla cancellazione di tutti i debiti senza versare nulla. In questo specifico caso sarà però necessario dimostrare di essere stati “meritevoli” ovvero che non si è creata volontariamente questa situazione e che si è sempre cercato di sadare i debiti senza “scappatoie”. Tale procedura, prevista dal nuovo codice della crisi, sarà proponibile a partire dal settembre del 2021.

È possibile accedere alla legge in ogni fase della “crisi del debito”. Si potrà chiedere un accordo con i debitori sia quando iniziano i primi problemi di pagamento (di solito la cosa più vantaggiosa) che nel caso in cui ormai i creditori abbiano aggredito il proprio patrimonio, o quello dell’azienda, con pignoramenti, aste immobiliari o trattenute sullo stipendio.

Un aiuto per risolvere i propri debiti: come funziona la Legge sul sovraindebitamento?

Procedura di sovraindebitamento

La procedura prevista per la proposta di accordo e per il piano del consumatore prevedono che:

  • il soggetto legittimato al deposito è solo il debitore non fallibile e il consumatore,
  • la competenza spetti al tribunale in cui il debitore ha la residenza o la sede, in caso di impresa.

L’art. 9, al comma 2 contiene l’elenco dei documenti che devono essere allegati alla proposta di accordo e al piano del consumatore. Entro tre giorni dal deposito della proposta l’OCC competente deve trasmetterlo all’agente di riscossione e agli uffici fiscali. Su richiesta il giudice può concedere 15 giorni, al massimo, per integrare la proposta o presentare altri documenti. Ai sensi dell’art. 11 sono ammesse modifiche alla proposta o al piano fino alla data prevista per il consenso o il dissenso dei debitori.

Ai sensi dell’art 10 della legge 3/2012, depositata la proposta o il piano il giudice deve valutarne l’ammissibilità, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 e con decreto fissare un’udienza che deve tenersi entro i successivi 60 giorni. Il decreto deve essere comunicato ai creditori almeno 30 giorni prima del termine previsto affinché possano esprimere il loro consenso o dissenso. Il decreto deve altresì stabilire le forme di pubblicità della proposta o del piano, la sua eventuale trascrizione in situazioni particolari e disporre il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive, richiedere sequestri e acquisire diritti di prelazione.

Dalla pubblicazione del decreto tutti gli atti di straordinaria amministrazione non autorizzati dal giudice sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori.

Nel momento in cui il giudice viene a conoscenza dai creditori che il debitore ha compiuto atti al fine di frodarli, all’udienza revoca il decreto di ammissione alla procedura, dispone la cancellazione della trascrizione e fa cessare ogni forma di pubblicità.

Esecuzione dell’accordo

Almeno 10 giorni prima dell’udienza i creditori devono esprimere il consenso o il dissenso all’accordo. La proposta è approvata se il consenso (silenzio assenso) è espresso dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. I creditori privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca possono esprimere il loro consenso solo in presenza di determinate condizioni, il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado e i cessionari dei crediti da meno di un anno prima della proposta non possono pronunciarsi sulla proposta.

Se l’accordo è raggiunto l’organismo di composizione redige una relazione sui consensi espressi e la invia ai creditori che hanno dieci giorni per contestarla. Decorso questo termine l’OCC invia la relazione al Giudice, le eventuali contestazioni, il testo dell’accordo e l’attestazione di fattibilità.

Una volta risolte le contestazioni il Giudice provvede ad omologare l’accordo e dispone in merito alla sua pubblicità, anche se l’accordo non è ritenuto conveniente da particolari creditori ma a suo giudizio il creditore dissenziente sarà soddisfatto dall’accordo nella stessa misura in cui lo sarebbe in caso di liquidazione del patrimonio (cram down).

Tra la proposta e l’omologazione non devono intercorrere più di sei mesi. Il reclamo contro il provvedimento che dispone l’omologazione è ammesso innanzi al Tribunale, che decide in camera di consiglio, senza il giudice che ha omologato la proposta.

L’accordo omologato è obbligatorio nei confronti di tutti i creditori anteriori alla data della pubblicità del deposito della proposta. I creditori successivi non possono agire esecutivamente su beni oggetto della proposta.

L’adempimento dell’accordo è eseguito sotto la vigilanza dell’OCC che ne verifica la correttezza. Il giudice ha la possibilità di nominare un liquidatore, se previsto dal piano o se vi sono beni pignorati e quando autorizza lo svincolo delle somme, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il co. 4 art. 13 contiene la regola e l’eccezione della preducibilità dei crediti sorti nel corso dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Revoca e risoluzione dell’accordo

L’accordo viene revocato d’ufficio dal Giudice se:

  • il debitore non paga le amministrazioni e gli enti previdenziali entro 90 giorni dalla scadenze previste;
  • emerge che durante la procedura il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori.

La revoca del piano del consumatore può essere richiesta anche dal creditore quando:

  • il passivo del debitore è stato aumentato o diminuito con dolo o colpa grave;
  • una parte dell’attivo è stata sottratta o dissimulata;
  • sono state simulate con dolo attività del tutto inesistenti.

Il ricorso può essere presentato entro 6 mesi dalla data della scoperta e comunque entro un anno dalla scadenza stabilita per l’ultimo adempimento.

L’accordo cessa di avere effetti anche quando:

  • viene risolto o il debitore non paga i crediti impignorabili e i debiti fiscali;
  • se in seguito viene dichiarato il fallimento. L’accordo si risolve e i pagamenti, gli atti e le garanzie eseguite in forza di esso non possono essere sottoposte a revocatoria fallimentare.

I creditori possono chiedere la risoluzione dell’accordo, ai sensi dell’art 14 della legge 3/2012 se:

  • il debitore non rispetta l’accordo;
  • le garanzie promesse non vengono poste in essere;
  • l’accordo non può essere eseguito per cause non riconducibili al debitore.

La risoluzione può essere proposta entro 6 mesi dalla scoperta o entro un anno dalla data dell’ultimo adempimento.

Riforma fallimento 2020: le novità sul sovraindebitamento

Il decreto legislativo n.14/2019, di riforma del codice fallimentare, si occupa anche di sovraindebitamento, al quale dedica gli articoli 65 e 66.

Tra le novità, si segnala la possibilità, per i membri della stessa famiglia, di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Tuttavia, le masse attive e passive rimangono distinte.

Se, invece, sono presentate più richieste, il giudice competente (che è quello adito per primo) adotta i provvedimenti necessari per assicurarne il coordinamento.

L’entrata in vigore della riforma era prevista per il 14 agosto 2020.

Nel nuovo Decreto Semplificazioni varato dal Governo per rilanciare la ripresa economica, durante la fase di conversione in legge era stato inserito un emendamento per potenziare gli istituti a favore dei debitori, anticipando l’introduzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che sarebbe dovuto entrare in vigore il prossimo 15 agosto 2020 ma poi, a causa della pandemia, è slittata al 1° settembre 2021.

Sicurezza sul lavoro: le cose da sapere

Cosa si intende per sicurezza sul lavoro?

Per sicurezza sul lavoro si intende l’insieme delle azioni interne ed esterne all’azienda, mirate a garantire l’incolumità (sicurezza, appunto) dei lavoratori e del personale presente.

Quindi cos’è la sicurezza sul lavoro?

Tra le attività appena accennate, la più importante è forse la prevenzione, perché rappresenta una delle colonne portanti della sicurezza e vi rientra con merito essendo un paletto fondamentale per diminuire drasticamente il rischio sul lavoro.

Perchè è importante la sicurezza del lavoro?

La sicurezza sui luoghi di lavoro è importante sotto molteplici aspetti, ma il più rilevante riguarda la salute dei dipendenti.

Recenti indagini di settore hanno evidenziato quanto, una corretta politica orientata alla sicurezza dei lavoratori, porti un sicuro ritorno positivo in azienda, non solo per ciò che concerne i rapporti umani, ma anche in termini di redditività.

Benessere psico-fisico, tranquillità ambientale, positività diffusa e produttività aumentata sono solo alcuni dei benefit che possono svilupparsi nell’ambiente lavorativo grazie ad un mirato investimento su prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro.

Quale normativa regola la sicurezza sui luoghi di lavoro?

La normativa che guida aziende, responsabili e consulenti nel mondo della prevenzione e sicurezza sul lavoro è il noto dlgs 81/2008, spesso conosciuto come “testo unico sicurezza sul lavoro”.

Emanato nell’Aprile del 2008, questo decreto ministeriale integrava e migliorava le precedenti norme sicurezza sul lavoro (ricordiamo, fra tutte, la famosa legge 626).

Superando i predecessori, il dlgs 81 2008 si distingue per una gradita semplificazione ed una perfezionata razionalizzazione degli argomenti, aggiornando alcuni aspetti troppo generici tra cui le sempre temute relative sanzioni.

Tra le maggiori innovazioni trattate, ricordiamo:

  • l’individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischio
  • la riduzione del rischio
  • il monitoraggio continuo delle misure preventive
  • l’elaborazione di una strategia aziendale accettata e condivisa

Quando è obbligatoria la sicurezza in azienda?

Ogni azienda che abbia almeno un dipendente nel proprio organico deve necessariamente prevedere una politica di informazione ed informazione sulla sicurezza aziendale e provvedere alla sua corretta realizzazione.

La sicurezza e la prevenzione sono concetti legati all’uomo ed alla sua salvaguardia, pertanto il numero dei dipendenti non può essere motivo di discriminazione normativa.

L’indice di rischio legato alla tipologia di azienda, nonché la specificità della mansione lavorativa, determinano il percorso da scegliere e le relative misure preventive.

Qual è la prima cosa che il Datore di lavoro deve fare per mettersi in regola con la  sicurezza sul lavoro?

La prima e fondamentale azione prevista dal protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro è la stesura del DVR o Documento di valutazione dei rischi, cioè di un testo che evidenzi tutti i possibili rischi presenti in azienda.

Basandosi sulle tipologie di rischio presenti sul luogo di lavoro, il DVR sicurezza deve contenere tutte le procedure necessarie per attuare soddisfacenti misure di prevenzione e sicurezza, ma anche la specifica dei ruoli di chi deve realizzarle, monitorarle e mantenerle.

Da qui, diventano necessarie altre azioni direttamente collegate al documento, ovvero:

  • la nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R S P P)
  • la nomina del Rappresentante Lavoratori Sicurezza (RLS)
  • la nomina del Medico Competente
  • la programmazione della Sorveglianza Sanitaria
  • la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e del datore di lavoro attraverso gli appositi corsi in materia ed i loro eventuali aggiornamenti
  • piano di sicurezza aziendale

Chi deve garantire la sicurezza sul lavoro in azienda?

In sostanza chi è il responsabile della sicurezza dei lavoratori in azienda.

Il datore di lavoro è, in quanto tale, la figura giuridica garante e responsabile di salute e sicurezza sul lavoro nella propria azienda.

Egli deve ottemperare a quanto stabilito dalla normativa vigente per garantire la corretta applicazione delle misure preventive ed operative atte alla riduzione o alla cancellazione di qualsiasi rischio per il lavoratore.

Tra i compiti principali in tal senso ricordiamo:

  • il dovere di offrire un ambiente lavorativo sicuro
  • il dovere di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti in loco
  • il compito di vigilare e verificare il rispetto delle norme antinfortunistiche (norme UNI) da parte dei dipendenti
  • la stesura del DVR

Occasionalmente il datore di lavoro decide di ricoprire la carica di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

In questo caso egli potrà ricoprire il ruolo solo ed unicamente dopo aver egli stesso frequentato l’apposito corso di RSPP datore di lavoro.

Chi controlla la sicurezza sul lavoro?

Il responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro è chiamato Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

Abbiamo visto come tale ruolo possa essere ricoperto dal datore di lavoro, ma anche da un dipendente, solo dopo adeguata formazione.

Eppure, sempre più spesso tale compito viene affidato dal titolare ad un consulente esterno (RSPP esterno) che possa sgravarlo da una certa mole di lavoro e da una grossa dose di responsabilità.

L’RSPP deve principalmente occuparsi dei seguenti compiti:

  • eseguire il sopralluogo degli ambienti lavorativi con conseguente verifica delle condizioni di pericolo
  • collaborare col datore di lavoro nella elaborazione di dati necessari alla descrizione aziendale ed alla corretta valutazione dei rischi conseguenti
  • presentare piani formativi ed informativi per il personale in materia di prevenzione e sicurezza
  • monitorare lo status aziendale e programmare interventi di mantenimento e miglioramento per la sicurezza dei lavoratori

Chi contribuisce alla corretta gestione della sicurezza sul lavoro?

Oltre alle figure sopra citate del datore di lavoro e del RSPP, gli attori coinvolti nel discorso sicurezza nel lavoro sono anche il Rappresentante Lavoratori Sicurezza (RLS) ed il Medico Competente (o medico del lavoro).

L‘RLS è il lavoratore (anche più di uno a seconda del numero totale di lavoratori) appositamente formato ed eletto dai colleghi in qualità di loro rappresentante per quanto concerne la sicurezza e la prevenzione.

Egli si occupa di effettuare una consultazione preventiva in ordine alla valutazione dei rischi, fornire un parere sulla scelta degli addetti alla prevenzione, provvedere alla raccolta dei documenti aziendali relativi alle misure di sicurezza, promuovere misure di prevenzione e fare ricorso alle autorità competenti nel caso in cui non vengano rispettati i criteri di sicurezza stabiliti.

Il Medico Competente è la figura professionale che si occupa della Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori attraverso un Protocollo Sanitario pensato ad hoc in funzione dei rischi e delle mansioni.

Egli, attraverso le visite periodiche necessarie, stabilisce lo stato di salute del lavoratore relativamente alla sua mansione e ne decide o meno l’idoneità alla stessa.

Questa figura è molto importante in quanto con l’attuale frenesia lavorativa ed i nuovi condizionamenti contingenti, il rischio stress lavoro correlato è una delle nuove barriere da superare nella battaglia al benessere psico-fisico del lavoratore.

L’Identità Digitale semplice, sicura, veloce

SPID è l’acronimo di Sistema Pubblico d’Identità Digitale e rappresenta lo strumento per semplificare l’uso dei servizi online per cittadino e imprese.

SPID è un sistema di Identificazione Digitale che, con un unico account, consente di accedere in modo sicuro, semplice e veloce a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e (in futuro) aziende private che sono parte del sistema SPID.

Il circuito SPID accorpa diversi soggetti:

  • L’utente, che può essere un cittadino o un’impresa: è il titolare dell’identità digitale, che deve essere richiesta a un gestore dell’identità.
  • Il gestore dell’identità digitale: è il soggetto accreditato dall’Agenzia per l’Italia Digitale a cui è affidato il ruolo di creare e gestire le identità digitali, in maniera del tutto sicura.
  • Il fornitore di servizi: si tratta degli enti pubblici che erogano servizi online che richiedono all’utente un’identificazione certa garantita dalle credenziali SPID.

L’obiettivo è rendere i servizi online facilmente fruibili: non sarà infatti più necessario creare un account per ciascun servizio e ricordare decine di password, con SPID ne basta solamente una.

Firma Digitale

Il termine firma digitale nell’ordinamento giuridico italiano sta ad indicare un tipo di firma elettronica qualificata basato sulla crittografia asimmetrica, alla quale si attribuisce piena efficacia probatoria, tale da potersi equiparare, sul piano sostanziale, alla firma autografa.

Ad aumentare la robustezza della firma qualificata, i certificati di firma sono rilasciati su dispositivi sicuri e protetti da credenziali.

Per collocare nel tempo la firma di un documento e rendere il processo identico a quello autografo cartaceo si può apporre la marca temporale.

GESTIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) sono previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e hanno lo scopo di facilitare il debitore – persona fisica o piccola impresa (in ogni caso non fallibile) – nel compito di formulare ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti. L’omologazione dell’accordo o del piano produce effetti esdebitatori, ovvero di liberazione dei debiti, rispetto a tutti i crediti anteriori alla pubblicità della proposta di accordo o del piano.

Chi può accedere al servizio?

Possono accedere alla procedura i debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare (RD. n. 267 del 16.03.1942), vale a dire:

  • Gli imprenditori commerciali sotto la soglia dei requisiti dimensionali di fallibilità di cui all’art. 1 L.F.
  • I debitori civili, cioè coloro che non svolgono attività di impresa (ad es. professionisti, associazioni professionali, società tra professionisti)
  • Gli imprenditori non commerciali, cioè gli imprenditori agricoli e gli enti privati diversi dalle società (tanto di capitali – spa, sapa, srl – che di persone – snc, sas – che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ex D.lgs. n. 460/97).
  • I consumatori

La procedura è riservata a coloro che si trovano in una condizione di sovraindebitamento, cioè in una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determini la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.